Revisione del diritto d'autore
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Il diritto d’autore protegge gli autori di opere letterarie e artistiche. In particolare, viene protetto il modo con il quale viene espressa un’idea e non l’idea o il concetto in sé. La protezione conferita dal diritto d’autore si riferisce quindi alla forma dell’opera e non al suo contenuto. Esempio: l’articolo «I fondamenti della teoria della relatività generale» negli «Annali della fisica» di Albert Einstein è protetto dal diritto d’autore. La teoria della relatività in sé, invece, può essere utilizzata, sebbene non con le stesse parole del testo originale di Einstein.
Sono opere ai sensi della legge le creazioni immateriali in ambito artistico e letterario. In particolare, sono opere:
Non sono protetti dal diritto d’autore le idee, le prestazioni, i concetti e le istruzioni, anche qualora siano originali. Non sono inoltre protetti le leggi, le ordinanze e gli altri atti ufficiali così come le decisioni, i verbali e i rapporti di autorità nella misura in cui riguardano lo stato giuridico del cittadino nonché i mezzi di pagamento, i fascicoli di brevetto e le domande di brevetto pubblicate.
Oltre agli autori, la legge sul diritto d’autore protegge altre categorie di persone attive in ambito culturale che fanno sì che le opere possano essere apprezzate come gli attori e i musicisti, i produttori di supporti audio e audiovisivi nonché le emittenti radiotelevisive. Tali diritti hanno tuttavia una minore portata rispetto a quelli conferiti agli autori.
In linea di massima ogni sistema giuridico è sempre nazionale. Il diritto svizzero protegge gli autori e le altre categorie di mediatori soltanto in Svizzera. La protezione a livello internazionale è disciplinata da Accordi internazionali.
Le società di gestione collettiva prevedono lo sfruttamento collettivo dei diritti dei titolari, in particolare negli ambiti in cui non è possibile o ragionevole uno sfruttamento individuale (p. es. fotocopie, utilizzo di materiale per l’insegnamento nelle scuole ecc.)
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