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Utilizzazioni in classe
Il diritto d'autore vale anche per le scuole, tuttavia, la legge autorizza gli insegnanti e gli studenti a utilizzare opere protette nell’ambito dell’insegnamento. Durante le ore di lezione si può quindi ascoltare musica, cantare canzoni, leggere o modificare racconti o guardare un film. Che l’insegnante abbia acquistato o noleggiato l’opera non è rilevante. L’utilizzo di opere protette in ambito scolastico non è ammesso solo in aula e alla presenza degli studenti: l’insegnante può mettere a disposizione l’opera in Intranet a condizione che solo la classe interessata possa accedervi. Non è invece consentito pubblicare un’opera sul sito Internet della scuola liberamente accessibile a tutti senza prima aver ottenuto il consenso del titolare dei diritti d’autore.
Inoltre, neppure gli insegnanti sono autorizzati a riprodurre integralmente o quasi integralmente le opere che si trovano in commercio come libri, CD o DVD senza l’accordo del titolare. Si parla di una copia quasi integrale quando questa è completa a tal punto da far perdere interesse nell’acquisto di un esemplare integrale. Tuttavia, non esiste una regola precisa che autorizza a riprodurre «dieci pagine, due capitoli o il 10% di un’opera». Con la tariffa comune applicabile, però, i titolari dei diritti hanno autorizzato la registrazione di brani musicali o film interi dalla radio o dalla televisione.
Secondo la legge è vietato anche copiare immagini, spartiti o programmi per computer, nonché registrare presentazioni, spettacoli teatrali e concerti. I titolari dei diritti, sono però andati incontro alle scuole autorizzando determinate utilizzazioni attraverso la tariffa comune applicabile. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alla società di gestione ProLitteris.
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