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Descrizione dell'invenzione
In virtù della legge sui brevetti, nella domanda di brevetto l'invenzione deve essere esposta in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla. Lo scopo dell'invenzione e la soluzione devono essere spiegati chiaramente. Dal momento che gli atti tecnici originali determinano l'oggetto della protezione, le caratteristiche essenziali devono essere descritte in dettaglio fin dall'inizio.
Solitamente la descrizione è così articolata:
- Titolo
Il titolo deve identificare in maniera sintetica ed esatta l’oggetto dell’invenzione. Non è ammesso l'uso di segni di fantasia o di marchi. - Ambito tecnico
Il depositante situa la sua invenzione in un determinato ambito tecnico. - Stato della tecnica
Il depositante descrive lo stato della tecnica, nei limiti utili per capire l'invenzione, consultando, ad esempio, la letteratura pubblicata, quali i fascicoli di brevetto. - Scopo dell'invenzione
L'invenzione ha lo scopo di risolvere un problema che risulta dall'ambito tecnico e dallo stato della tecnica. - Breve presentazione dell'invenzione
Dalla presentazione emerge chiaramente in che modo l'invenzione consente il raggiungimento dello scopo. Può includere anche una descrizione sintetica e chiara delle caratteristiche essenziali dell'invenzione ed evidenziarne i vantaggi rispetto allo stato della tecnica. - Elenco dei disegni
Se gli atti tecnici contengono disegni, questi devono essere riportati in un elenco, provvisto di una breve spiegazione del contenuto di ogni disegno. - Descrizione dettagliata dell'invenzione
Questa parte è spesso la più voluminosa. Descrive, in modo comprensibile per un esperto del ramo, almeno una possibilità di esecuzione dell'invenzione. Comprende inoltre tutte le caratteristiche essenziali dell'invenzione. Se la protezione comprende anche forme d'esecuzione specifiche o supplementari, occorre elencarne le caratteristiche negli atti tecnici. Ciò avviene normalmente con degli esempi, spiegati con l’ausilio di disegni. A tale scopo sono molto utili i riferimenti nei disegni.
Nelle domande di brevetto che riguardano sostanze chimiche la descrizione deve includere almeno un esempio di fabbricazione. La sostanza deve inoltre essere identificabile sulla base delle sue proprietà chimico-fisiche.
Una descrizione precisa e dettagliata funge da base per l'interpretazione giuridica delle rivendicazioni di brevetto.
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