Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Criteri di provenienza per i prodotti industriali
La categoria dei prodotti industriali include tutti i prodotti che non sono prodotti naturali, né prodotti naturali trasformati. Affinché un prodotto industriale sia considerato svizzero, almeno il 60% dei relativi costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera.
Deve inoltre svolgersi in Svizzera una tappa significativa della produzione.
Criteri generali
- Il 60 % dei costi di produzione deve essere sostenuto in Svizzera.
- L’attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera.
- (Almeno) una tappa significativa della produzione deve svolgersi in Svizzera.
Per quel che riguarda i prodotti industriali, almeno il 60% dei costi di produzione (incl. i costi di ricerca e sviluppo) deve essere realizzato in Svizzera. Anche in questo caso l'attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera. In ogni caso deve svolgersi nel luogo di provenienza almeno una fase concreta della fabbricazione. Per questa categoria di prodotti la legge prevede diverse eccezioni: a determinate condizioni è ad esempio possibile escludere dal calcolo dei costi di produzione le materie prime e semilavorate che non sono disponibili in Svizzera.
Il calcolatore Swissness è uno strumento di aiuto per calcolare in quale misura un prodotto industriale soddisfa i criteri di provenienza svizzera.
A livello di ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) sono state previste eccezioni supplementari e soluzioni flessibili, in particolare:
- una «clausola bagatella» che consente di escludere le materie ausiliarie che rivestono un'importanza chiaramente secondaria (p.es. una vite; art. 52j OPM);
- una soluzione che consente di tenere conto in maniera flessibile delle materie semilavorate senza che sia necessario conoscerne il luogo di provenienza (art. 52i OPM);
- la possibilità di continuare a tenere conto dei costi di ricerca e sviluppo già ammortizzati (art. 52g cpv. 3 OPM).
Un'ordinanza di settore consente di precisare le condizioni di utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per determinati prodotti o servizi.
News
04.11.2024 | IPI, Dienstleistungen - Datenbanken und Verzeichnisse
Il nuovo Swissreg è ai blocchi di partenza
...leggi
23.10.2024 | Evento, Indicazioni di provenienza, IPI, News
1° Incontro internazionale di esperti legali sulle indicazioni geografiche
...leggi