Le risposte alle principali domande sul nuovo diritto dei brevetti per i depositanti

Presumibilmente il 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la revisione parziale del diritto dei brevetti. Quali effetti ha il nuovo diritto sulle domande di brevetto già depositate e sulle domande di brevetto pendenti? Qui di seguito trovate le risposte alle domande principali. 

 

Questa pagina verrà aggiornata all’occorrenza e gli aggiornamenti saranno contrassegnati come tali.

 

C’è ancora qualcosa che non vi è chiaro o avete altre domande? Contattateci, siamo a vostra disposizione: 031 377 77 77, infonot shown@ipito make life hard for spam bots.ch

 

Cosa cambia per i depositanti con il nuovo diritto brevettuale?

 

Con l’entrata in vigore del nuovo diritto dei brevetti, avrete più possibilità: potrete scegliere il livello di approfondimento con cui desiderate che venga esaminata la vostra domanda di brevetto: 

 

  • Esame parziale relativo al contenuto 
    L’IPI continuerà anche in futuro a verificare ogni domanda di brevetto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni legali, ma non esaminerà la novità e l’attività inventiva dell’invenzione. 
    Tuttavia, effettuerà per ogni domanda una ricerca a pagamento sullo stato della tecnica e ne riassumerà i principali risultati in un parere. Il rapporto di ricerca sarà pubblicato su Swissreg insieme alla domanda di brevetto. Ciò fornisce a voi e a terzi interessati informazioni sulla tutelabilità dell’invenzione oggetto della domanda, aiutandovi a decidere come procedere. 
     

  • Esame completo relativo al contenuto
    Su richiesta, potrete richiedere l’esame di tutte le condizioni di brevettabilità, comprese la novità e l’attività inventiva. In questo modo otterrete un brevetto completamente esaminato – come in altri Paesi – e potrete valutare con maggiore precisione la validità del vostro brevetto dinanzi al giudice.
     

Il nuovo diritto offre inoltre i seguenti vantaggi: 

 

Altre informazioni sulle novità della revisione del diritto dei brevetti sono disponibili sul nostro sito.

 

La mia domanda di brevetto attualmente pendente verrà esaminata in base al nuovo diritto dopo l’entrata in vigore?

 

Nella maggior parte dei casi sì. Le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto e per le quali non è stata ancora pagata la tassa d’esame sono automaticamente rette dal nuovo diritto a partire da tale data. Saranno quindi esaminate in base al nuovo diritto (art. 150 cpv. 1 della nuova legge sui brevetti).

 

Fanno tuttavia eccezione le domande di brevetto la cui procedura è già in una fase avanzata,

  • per le quali è già stata pagata la tassa di esame prima dell’entrata in vigore
  • e che non risultano sospese al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto.

 

Queste domande verranno esaminate secondo il diritto attualmente vigente. In questi casi non è possibile esaminare la novità e l’attività inventiva. Tuttavia, potete richiedere una ricerca sullo stato della tecnica.

 

Posso richiedere l’esame secondo il nuovo diritto anche se ho già pagato la tassa di esame?

 

Sì, è possibile. Anche se avete già pagato la tassa di esame, potete richiedere che la vostra domanda pendente venga esaminata secondo il nuovo diritto. 

 

Attenzione: Se l’esame relativo al contenuto della vostra domanda è già in corso secondo il vecchio diritto e ciononostante desiderate far esaminare la vostra domanda secondo il nuovo diritto, potrebbero verificarsi ritardi e costi supplementari (per la conseguente ricerca obbligatoria). 

 

Vorrei che la mia domanda di brevetto pendente fosse esaminata secondo il vecchio diritto, ma non ho ancora ricevuto la fattura relativa alla tassa di esame. Cosa posso fare?

 

Se l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma di una domanda di brevetto si sono conclusi con successo e la domanda è stata pubblicata, di solito inviamo la fattura per la tassa di esame circa due anni dopo la data di deposito o la data di priorità. Se desidera ricevere la fattura prima, ha due possibilità:


  1. Procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto
    Una volta completato l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma, potete richiedere la procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto (art. 63 dell’ordinanza sui brevetti in vigore). In tal caso inviamo la fattura in anticipo e iniziamo quindi prima l’esame relativo al contenuto. Inoltre, i termini di elaborazione interni dell’esame relativo al contenuto vengono abbreviati.
     
  2. Invio anticipato della fattura
    Potete usufruire di questa possibilità fino al 30 settembre 2026: anche se non desiderate richiedere la procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto, dopo l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma della vostra domanda potete richiedere all’IPI per iscritto di farvi pervenire in anticipo la fattura per la tassa di esame. Se provvedete a pagare la tassa di esame entro i termini previsti, la vostra domanda sarà esaminata secondo il vecchio diritto, senza che ciò comporti però l’accelerazione dell’esame relativo al contenuto.

Attenzione: In entrambi i casi, non è determinante la data della richiesta, bensì il fatto che la tassa di esame sia stata pagata prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto dei brevetti. Se, ad esempio, presentate la richiesta di accelerazione solo alla fine di dicembre, probabilmente riceverete la fattura solo dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, per cui la domanda ricadrà sotto il nuovo diritto. Lo stesso vale se ricevete la fattura prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, ma la pagate solo dopo il 31 dicembre 2026. In entrambi i casi, la domanda viene respinta, se la tassa d’esame non è stata pagata (come avviene per le fatture inviate come di consuetudine).

 

 

Cosa significa per la mia domanda di brevetto pendente il fatto che ora venga effettuata una ricerca per ogni domanda?

 

Dipende se avete già richiesto una ricerca facoltativa in relazione alla vostra domanda oppure no.

 

Se finora non è stata svolta una ricerca facoltativa secondo l’articolo 59 capoverso 5 della legge sui brevetti vigente e non è stato pubblicato il rapporto di ricerca, dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto l’IPI effettuerà una ricerca obbligatoria sullo stato della tecnica. 

 

Devo pagare la ricerca obbligatoria successiva?

 

Sì, per la ricerca successiva – così come per le nuove domande di brevetto – è necessario versare una tassa di ricerca. Per tutte le domande pendenti invieremo una fattura corrispondente dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. 

 

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