Certificato protettivo complementare (CPC)

Proroga della durata di protezione per medicinali e prodotti fitosanitari il cui brevetto è scaduto

 

Per utilizzare a scopo commerciale le invenzioni brevettate in campo sanitario e fitosanitario, è necessario che venga rilasciata un’autorizzazione od omologazione ufficiale da parte di un’autorità a tal fine preposta (p. es. Swissmedic, USAV o UFAG). Tale procedura può tuttavia richiedere fino a dieci anni e, dal momento che la durata della protezione ha inizio con il deposito della domanda di brevetto, i titolari possono nel frattempo richiedere un certificato protettivo complementare (CPC). Il CPC proroga la protezione per un prodotto già omologato, ossia un principio attivo o una composizione di principi attivi, per un massimo di cinque anni a partire dalla fine della durata di protezione massima (20 anni), compensando così, in parte, il tempo che è necessario attendere per poter utilizzare il brevetto a scopo commerciale.

 

Criteri per il rilascio di un CPC:

  • il CPC è concesso solo sulla base di un brevetto in vigore e di un’autorizzazione od omologazione ufficiale;
  • la richiesta di CPC deve essere presentata entro sei mesi
    • dalla prima autorizzazione od omologazione ufficiale in Svizzera o
    • dal rilascio del brevetto, nel caso in cui questo sia rilasciato dopo la prima autorizzazione od omologazione ufficiale.
 

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