Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore

Le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato dei popoli indigeni e delle comunità locali sono elementi fondamentali della biodiversità. Possono, inoltre, servire come punto di partenza per innovazioni in diversi ambiti. Ad esempio, il sapere tradizionale in merito alle proprietà curative di una determinata pianta può facilitare la ricerca e lo sviluppo di nuovi principi attivi nella medicina. Le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato sono altrettanto importanti nei settori della cosmesi, dell’agricoltura e dell’alimentazione e, in generale, della biotecnologia.
 
Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore sollevano una serie di quesiti e ci sono dei punti di contatto con la proprietà intellettuale. In particolare i Paesi in via di sviluppo chiedono che nell’ambito della proprietà intellettuale vengano inserite delle misure volte a proteggere meglio le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato.
 
Questo è uno degli ambiti su cui lavora segnatamente il Comitato intergovernativo della proprietà intellettuale (IGC) dell’OMPI. L’assemblea generale dell’OMPI del 2022 ha deciso di convocare una conferenza diplomatica entro la fine del 2024 al fine di concludere un nuovo accordo sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali ad esse associate.

 

La conferenza diplomatica si è svolta dal 13 al 24 maggio 2024 a Ginevra, presso la sede dell'OMPI. Dopo oltre 20 anni di negoziati, la comunità internazionale è riuscita ad adottare un nuovo trattato internazionale sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato.  Il nuovo trattato dell'OMPI regola la cosiddetta divulgazione dell'origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto. La Svizzera prevede già un obbligo di divulgazione dal 2008 (art. 49a della legge sui brevetti), che è compatibile con il nuovo trattato dell'OMPI. 

 

Il nostro Paese ha firmato il trattato dell’OMPI il 4 marzo 2025 con riserva di ratifica. L’attuazione del trattato non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.  Il trattato deve ora essere sottoposto all'approvazione del Parlamento ed entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di 15 Paesi. 

  

Che cosa sono le risorse genetiche?

La Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite (Convention on Biological Diversity, CBD) definisce il termine risorse genetiche come «materiale genetico avente valore effettivo o potenziale». Ciò include qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità. Il trattato dell'OMPI contiene la stessa definizione della CBD.

 

Che cos'è il sapere tradizionale?

Attualmente non esiste alcuna definizione riconosciuta a livello internazionale del termine. In generale con sapere tradizionale ci si riferisce a tutte le conoscenze, le innovazioni e le pratiche che i popoli indigeni e le comunità locali nei Paesi in via di sviluppo e industriali hanno creato, migliorato e adeguato nel corso del tempo in base alle mutate esigenze e a cambiamenti ambientali, tramandandole, perlopiù in forma orale, di generazione in generazione.

 

Cosa prevede il nuovo trattato dell'OMPI sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato?

Il nuovo trattato dell’OMPI prevede l'obbligo di divulgare l’origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto. I richiedenti dei brevetti devono indicare il Paese di origine delle risorse genetiche. Se questo non è noto, deve essere indicata un'altra fonte (ad esempio una banca genetica o un giardino botanico). Nel caso del sapere tradizionale associato, è necessario indicare in particolare le popolazioni indigene o la comunità locale da cui proviene. In caso di violazione dell’obbligo di divulgazione, verranno applicate sanzioni adeguate ed efficaci. Tuttavia, queste sanzioni non dovrebbero avere alcun effetto sui diritti di brevetto attribuiti, tranne nei casi di falsa dichiarazione fraudolenta. 


Il nuovo trattato non regolamenta aspetti già disciplinati da altri accordi internazionali (ad esempio, la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche).

 

In Svizzera vige già l'obbligo di divulgare la fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto (art. 49a della legge sui brevetti).

 

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