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Cosa è un'invenzione?
Un'invenzione risolve un problema concreto con l'ausilio della tecnica. Le caratteristiche tecniche dell'invenzione svolgono una funzione che consente di risolvere il problema (il compito dell'invenzione). Il carattere tecnico necessario ai fini dell'ottenimento del brevetto presuppone che l'obiettivo sia raggiunto attraverso leggi fisiche.
Possono essere oggetto di un'invenzione prodotti o procedimenti.
Sono considerati prodotti, tra gli altri:
- prodotti quali merci e strumenti;
- dispositivi quali impianti di produzione e macchinari;
- materiali quali sostanze chimiche o tessili.
I procedimenti descrivono attività mirate quali ad esempio:
- processi di produzione (fasi di lavoro o di produzione per la realizzazione di un prodotto);
- procedure di controllo (fasi procedurali nell'ambito dell'utilizzazione di un dispositivo o di un macchinario);
- sistemi di misurazione.
Le tre condizioni di brevettabilità
Per poter essere protetta con un brevetto un'invenzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Novità
L'invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica. Rientra nello stato della tecnica qualsiasi nozione accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima del deposito della domanda (p.es. pubblicazioni scritte e pubblicazioni online, ma anche presentazioni pubbliche o esposizioni). È considerato appartenente allo stato della tecnica, generalmente, anche tutto ciò che l'inventore rende noto in merito alla sua invenzione prima del deposito della domanda. Affinché l'invenzione soddisfi la condizione di novità è pertanto consigliabile tenerla segreta fino al deposito della domanda. - Attività inventiva (originalità)
L'invenzione non deve risultare evidente per un esperto del settore. In questo contesto, per «esperto del settore» si intende una figura fittizia rappresentante un tecnico medio del ramo. Se, incaricato di risolvere il problema alla base dell'invenzione, l'esperto giunge alla medesima soluzione dell'inventore, questa non è originale. - Applicazione industriale
L'invenzione deve avere un'applicazione industriale, essere realizzabile e ripetibile.
Un moto perpetuo, ossia una macchina che si mantenga perpetuamente in moto senza essere fornita di energia, non è ad esempio brevettabile poiché non è realizzabile e non ha dunque aluna applicazione industriale.
Le condizioni di novità e di attività inventiva necessarie alla brevettabilità non sono esaminate nel quadro della procedura di rilascio secondo la legge svizzera. Il depositante può tuttavia fare eseguire una ricerca al momento della domanda al fine di verificare il rispetto delle condizioni.
Cosa non può essere brevettato in Svizzera:
- idee astratte senza soluzioni tecniche concrete, scoperte di processi o fenomeni naturali, teorie scientifiche quali ad esempio la teoria della relatività e metodi matematici quali metodologie nell'ambito della combinatoria;
- regole di gioco e metodi didattici;
- procedure diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche applicate all'essere umano o agli animali, quali ad esempio il trattamento chirurgico dell'ametropia;
- varietà vegetali, razze animali e processi biologici per l'ottenimento di piante o animali. Sono invece brevettabili le invenzioni biotecnologiche quali ad esempio l'ottenimento di insulina umana dalle cellule del lievito;
- i programmi per computer «in quanto tali» sono protetti dal diritto d'autore. Per contro, le invenzioni tecniche correlate a programmi (p.es. comandi elettronici) possono eventualmente essere brevettate;
- le invenzioni il cui sfruttamento è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (p.es. una procedura di clonazione umana).
Per altre informazioni si invita a prendere contatto con l'IPI.