Le risposte alle principali domande sul nuovo diritto dei brevetti per i depositanti

Il 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la revisione parziale del diritto dei brevetti. Quali effetti ha il nuovo diritto sulle domande di brevetto già depositate e sulle domande di brevetto pendenti? Qui di seguito trovate le risposte alle domande principali. 

 

Questa pagina verrà aggiornata all’occorrenza e gli aggiornamenti saranno contrassegnati come tali.

 

C’è ancora qualcosa che non vi è chiaro o avete altre domande? Contattateci, siamo a vostra disposizione: 031 377 77 77, infonot shown@ipito make life hard for spam bots.ch

 

Cosa cambia per i depositanti dal 1° gennaio 2027?

 

Con l’entrata in vigore del nuovo diritto dei brevetti, avrete più possibilità: potrete scegliere il livello di approfondimento con cui desiderate che venga esaminata la vostra domanda di brevetto: 

 

  • Esame parziale relativo al contenuto 
    L’IPI continuerà anche in futuro a verificare ogni domanda di brevetto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni legali, ma non esaminerà la novità e l’attività inventiva dell’invenzione. 
    Tuttavia, effettuerà per ogni domanda una ricerca a pagamento sullo stato della tecnica e ne riassumerà i principali risultati in un parere. Il rapporto di ricerca sarà pubblicato su Swissreg insieme alla domanda di brevetto. Ciò fornisce a voi e a terzi interessati informazioni sulla tutelabilità dell’invenzione oggetto della domanda, aiutandovi a decidere come procedere. 
     

  • Esame completo relativo al contenuto
    Su richiesta, potrete richiedere l’esame di tutte le condizioni di brevettabilità, comprese la novità e l’attività inventiva. In questo modo otterrete un brevetto completamente esaminato – come in altri Paesi – e potrete valutare con maggiore precisione la validità del vostro brevetto dinanzi al giudice.
     

Il nuovo diritto offre inoltre i seguenti vantaggi: 

  • l’IPI esaminerà 15 rivendicazioni di brevetto invece di 10, senza riscuotere tasse supplementari.
  • Se depositate gli atti tecnici in inglese, non dovrete più presentare una relativa traduzione in una lingua ufficiale svizzera perché in futuro le domande di brevetto potranno essere pubblicate in inglese (cfr. art. 58a cpv. 4 della nuova legge sui brevetti). Resta tuttavia possibile presentare una traduzione volontaria in tedesco, francese o italiano come in passato.

(Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

Altre informazioni sulle novità della revisione del diritto dei brevetti sono disponibili sul nostro sito.

 

La mia domanda di brevetto attualmente pendente verrà esaminata in base al nuovo diritto dopo l’entrata in vigore?

 

Nella maggior parte dei casi sì. Le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto e per le quali non è stata ancora pagata la tassa d’esame sono automaticamente rette dal nuovo diritto a partire da tale data. Saranno quindi esaminate in base al nuovo diritto (art. 150 cpv. 1 della nuova legge sui brevetti).

 

Fanno tuttavia eccezione le domande di brevetto la cui procedura è già in una fase avanzata,

  • per le quali è già stata pagata la tassa di esame prima del 1° gennaio 2027
  • e che non risultano sospese al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto.

 

Queste domande verranno esaminate secondo il diritto attualmente vigente. In questi casi non è possibile esaminare la novità e l’attività inventiva. Tuttavia, potete richiedere una ricerca sullo stato della tecnica.

 

Posso richiedere l’esame secondo il nuovo diritto anche se ho già pagato la tassa di esame?

 

Sì, è possibile. Anche se avete già pagato la tassa di esame, potete richiedere che la vostra domanda pendente venga esaminata secondo il nuovo diritto. La richiesta deve essere inviata all’IPI entro tre mesi dall’entrata in vigore, ovvero entro il 1° aprile 2027. Se vi comunichiamo la fine dell’esame prima di tale data, dovrete presentare la richiesta prima della fine dell’esame. (Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

Attenzione: Se l’esame relativo al contenuto della vostra domanda è già in corso secondo il vecchio diritto e ciononostante desiderate far esaminare la vostra domanda secondo il nuovo diritto, potrebbero verificarsi ritardi e costi supplementari (per la conseguente ricerca obbligatoria). 

 

Vorrei che la mia domanda di brevetto pendente fosse esaminata secondo il vecchio diritto, ma non ho ancora ricevuto la fattura relativa alla tassa di esame. Cosa posso fare?

 

Se l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma di una domanda di brevetto si sono conclusi con successo e la domanda è stata pubblicata, di solito inviamo la fattura per la tassa di esame circa due anni dopo la data di deposito o la data di priorità. Se desidera ricevere la fattura prima, ha due possibilità:


  1. Procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto
    Una volta completato l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma, potete richiedere la procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto (art. 63 dell’ordinanza sui brevetti in vigore). In tal caso inviamo la fattura in anticipo e iniziamo quindi prima l’esame relativo al contenuto. Inoltre, i termini di elaborazione interni dell’esame relativo al contenuto vengono abbreviati.
     
  2. Invio anticipato della fattura
    Potete usufruire di questa possibilità fino al 30 settembre 2026: anche se non desiderate richiedere la procedura accelerata per l’esame relativo al contenuto, dopo l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma della vostra domanda potete richiedere all’IPI per iscritto di farvi pervenire in anticipo la fattura per la tassa di esame. Se provvedete a pagare la tassa di esame entro i termini previsti, la vostra domanda sarà esaminata secondo il vecchio diritto, senza che ciò comporti però l’accelerazione dell’esame relativo al contenuto.

Attenzione: In entrambi i casi, non è determinante la data della richiesta, bensì il fatto che la tassa di esame sia stata pagata prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto dei brevetti. Se, ad esempio, presentate la richiesta di accelerazione solo alla fine di dicembre, probabilmente riceverete la fattura solo dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, per cui la domanda ricadrà sotto il nuovo diritto. Lo stesso vale se ricevete la fattura prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, ma la pagate solo dopo il 31 dicembre 2026. In entrambi i casi, la domanda viene respinta, se la tassa d’esame non è stata pagata (come avviene per le fatture inviate come di consuetudine).

 

 

Prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto ho ricevuto una fattura o una notifica dall’IPI. Posso ignorarle dopo l’entrata in vigore?

 

No, le comunicazioni dell’IPI, quali fatture o notifiche, inviate prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto mantengono la loro validità anche dopo l’entrata in vigore (art. 191 della nuova ordinanza sui brevetti). Se le ignorate, rischiate gravi conseguenze giuridiche, che possono arrivare fino al rigetto della domanda.


Fa eccezione l’invito dell’IPI a tradurre una domanda di brevetto depositata in inglese (art. 50 cpv. 4 della vigente ordinanza sui brevetti). Poiché con l’entrata in vigore del nuovo diritto sono ammesse anche le domande di brevetto con documenti in inglese, con l’entrata in vigore del nuovo diritto l’obbligo di traduzione decade (art. 192 cpv. 1 della nuova ordinanza sui brevetti). Se desiderate comunque presentare una traduzione volontaria, potete farlo entro tre mesi dall’entrata in vigore (art. 192 cpv. 2 della nuova ordinanza sui brevetti).

 

(Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

Cosa significa per la mia domanda di brevetto pendente il fatto che ora venga effettuata una ricerca per ogni domanda?

 

Dipende se avete già richiesto una ricerca facoltativa in relazione alla vostra domanda oppure no.

 

  • Se finora non è stata svolta una ricerca facoltativa secondo l’articolo 59 capoverso 5 della legge sui brevetti vigente e non è stato pubblicato il rapporto di ricerca, dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto l’IPI effettuerà una ricerca obbligatoria sullo stato della tecnica. 
  • Se è già stato redatto un rapporto in merito, l’IPI non effettuerà ulteriori ricerche. In tal caso, dopo l’entrata in vigore l’IPI pubblicherà il rapporto oppure, se è già stato pubblicato in precedenza, una dichiarazione di rinuncia.
    (Aggiornamento in data 20 maggio 2026)
 

Devo pagare la ricerca obbligatoria successiva?

 

Sì, per la ricerca successiva – così come per le nuove domande di brevetto – è necessario versare una tassa di ricerca. Per tutte le domande pendenti invieremo una fattura corrispondente dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, la quale deve essere pagata entro un mese. (Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

La mia domanda è stata sospesa perché desidero attendere l’esito dell’esame di una domanda di brevetto depositata in parallelo. Cosa succede dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto?

 

Il rinvio dell’esame relativo al contenuto a causa di una domanda di brevetto depositata in parallelo (art. 62 e 62a dell’ordinanza sui brevetti vigente) non è più possibile dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. Le domande di brevetto pendenti rimangono tuttavia provvisoriamente sospese senza alcun intervento da parte vostra.

 

La sospensione cessa quando viene meno il motivo della sospensione, quando presentate all’IPI una richiesta di revoca della sospensione oppure, al più tardi, il 1° gennaio 2030 (art. 195 cpv. 1 della nuova ordinanza sui brevetti). Dopo la revoca della sospensione, l’IPI svolge una ricerca obbligatoria in relazione alla domanda di brevetto pendente e la esamina secondo il nuovo diritto.

 

(Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

Cosa succede con la mia richiesta di proseguimento della procedura che ho presentato in seguito all’inosservanza di un termine?

 

Con l’entrata in vigore del nuovo diritto cambiano le condizioni per presentare una richiesta di proseguimento della procedura In linea di principio, le richieste di proseguimento della procedura pendenti vengono tuttavia esaminate secondo il vecchio diritto, anche se il motivo corrispondente viene meno ai sensi del nuovo diritto (art. 198 cpv. 1 della nuova ordinanza sui brevetti).

 

(Aggiornamento in data 20 maggio 2026)

 

Quali sono i cambiamenti nell'ambito delle tasse?

 

Dal 1° gennaio 2027, oltre alla tassa di deposito, sarà necessario pagare una tassa di ricerca perché, in virtù del nuovo diritto, per ogni domanda di brevetto l'IPI svolgerà una ricerca sullo stato della tecnica e redigerà un parere. 

 

La tassa di deposito resterà invariata a 200 franchi, ma comprenderà 15 rivendicazioni di brevetto anziché 10. La tassa di ricerca ammonterà a 500 franchi, che corrisponde all'attuale tassa per la ricerca facoltativa.

 

La tassa per l'esame parziale relativo al contenuto diminuirà di 100 franchi, ammontando a 400 franchi. Se nel corso del 2026 avete già pagato (o pagherete) la tassa per l'esame relativo al contenuto pari a 500 franchi, ma l'esame avrà luogo nel 2027, la tassa di ricerca sarà ridotta a 400 franchi.

 

Chi desidera sottoporre la domanda all'esame facoltativo della novità e dell'attività inventiva dovrà pagare un supplemento di 300 franchi. 

 

Dal 2027 le tasse annuali saranno dovute già a partire dal terzo anno dal deposito della domanda, anziché dal quarto: sulla durata massima di un brevetto ciò equivale a un aumento complessivo dell’8 per cento. Le modifiche concernenti le tasse annuali valgono per i brevetti le cui tasse annuali giungono a scadenza a partire dal 1° marzo 2027.

 

Confronto tra le tasse attuali e quelle nuove

 

(Aggiornato al 20 maggio 2026)

 

 

Dove trovo le nuove basi giuridiche in vigore dal 1° gennaio 2027?

 

Le nuove basi giuridiche sono pubblicate su Fedlex:

 

Ulteriori informazioni sulla revisione del diritto dei brevetti sono disponibili sul sito dell'IPI.

 

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