Televisione digitale: codifica dell'offerta di base nelle reti via cavo

Nel quadro dell'adempimento della mozione Sommaruga "Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale" e dei relativi lavori preliminari per la revisione parziale della legge sulla radiotelevisione, si è considerata l'introduzione di un divieto di codifica dei canali televisivi in chiaro inclusi nell'offerta di base diffusa in digitale nelle reti via cavo. Il progetto del Consiglio federale del 17 settembre 2010 per l'attuazione della mozione conteneva, tuttavia, solo una norma di competenza che avrebbe consentito la libera scelta dell'apparecchio di ricezione della televisione diffusa in digitale mediante una regolamentazione a livello di ordinanza. La possibilità di imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono in digitale un divieto di codifica è stata scartata in virtù della libertà economica di tali operatori. Tuttavia, a seguito della mancata entrata in materia del Consiglio degli Stati e dell'approvazione del Consiglio nazionale dell'11 aprile 2011, il legislatore ha ormai rinunciato completamente a definire qualsivoglia disposizione tesa a regolare la codifica della televisione digitale da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Nel quadro della procedura di consultazione in merito al progetto di messaggio relativo alla revisione parziale della legge sulla radiotelevisione, l'OPT ha appoggiato la pretesa delle organizzazioni dei consumatori di vietare la codifica dei canali televisivi inclusi nell'offerta di base diffusa in digitale nelle reti via cavo. Una pretesa che era al centro della mozione Sommaruga modificata dal Parlamento. Non si chiedeva un divieto generale di codifica, che il Consiglio federale aveva escluso in virtù della libertà economica dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Si trattava semplicemente di vietare la codifica dei canali televisivi in chiaro inclusi nell'offerta di base diffusa in digitale nelle reti via cavo in ragione del potenziale abusivo della stessa. Le reti via cavo potrebbero, infatti, abusare della codifica della televisione digitale per imporre un doppio onere ai propri abbonati, facendo pagare loro l'abbonamento, che copre l'offerta di base e una tassa per un dispositivo di decodifica di per se inutile.

Sotto il profilo del diritto d'autore la codifica dei canali televisivi in chiaro che rientrano nell'offerta di base delle reti via cavo implica una limitazione dell'eccezione alla protezione dell'uso privato. Tale eccezione riguarda qualsivoglia utilizzazione di opere nella sfera privata e include quindi anche la ricezione di trasmissioni che una rete via cavo mette a disposizione dei propri abbonati. La limitazione dell'utilizzazione di un'opera, si giustifica solo se è dovuta all'effetto eccessivo di un provvedimento tecnico teso a proteggere l'opera o altri oggetti protetti dagli utilizzi illeciti. Nella misura in cui le reti via cavo diffondono le emissioni trasmesse dagli organismi di diffusione in forma non codificata nello stesso momento e senza modificarle, una codifica tesa a proteggere le emissioni e le opere ivi contenute dalle utilizzazioni illecite non è giustificata.

La codifica dei canali diffusi in digitale nelle reti via cavo potrebbe, tuttavia, rendersi necessaria per tutelare l'offerta complementare dei fornitori di servizi di telecomunicazione, come la televisione a pagamento e on demand, dagli accessi non autorizzati. Tale necessità non sussiste invece in relazione ai canali televisivi in chiaro, dal momento che l'utilizzo di reti via cavo e della relativa offerta di base è controllabile mediante gli allacciamenti. Di conseguenza, soprattutto le reti via cavo di piccole e medie dimensioni diffondono l'offerta di base anche in digitale, codificando solamente i servizi complementari a pagamento.

La codifica della televisione digitale praticata da certe reti via cavo non si limita ai servizi complementari, ma include anche l'offerta di base, limitando così l'accesso degli abbonati ai canali televisivi in chiaro. Tuttavia, poiché in questo contesto la codifica non ha lo scopo di proteggere i diritti d'autore, non si tratta di un provvedimento tecnico interessato dal divieto di elusione di cui all'articolo 39a LDA. Il provvedimento esula pertanto dalle competenze dell'OPT, limitate ai PT protetti dal diritto d'autore giusta l'articolo 39b capoverso 1 lettera a LDA. La perizia ordinata dall'OPT nell'ambito della valutazione dell'esame del servizio nel quadro della televisione digitale è giunta alla stessa conclusione . L'OPT non è dunque legittimato a svolgere il ruolo di intermediario tra le reti via cavo e i consumatori per un accesso libero all'offerta di base della televisione digitale.

 

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