Informazioni importanti per i depositanti di un brevetto nazionale
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Procedura di deposito
Questa rubrica contiene informazioni utili sulla procedura di deposito e sui documenti da trasmettere all'IPI.
Dopo aver analizzato l'invenzione, si può procedere alla redazione degli atti tecnici. Gli atti tecnici includono una descrizione dell'invenzione e sono alla base del brevetto oggetto del deposito.
Domanda
Una domanda di brevetto nazionale comprende:
- una richiesta di rilascio di un brevetto per la Svizzera e il Liechtenstein;
- gli atti tecnici, che sono costituiti da:
- una descrizione dell'invenzione comprensibile per un esperto del ramo,
- una o più rivendicazioni che definiscono l'estensione della protezione,
- eventuali disegni che illustrino la descrizione e
- un estratto;
- la menzione dell’inventore ed
- eventuali documenti di priorità.
È considerato data del deposito il giorno in cui l'IPI riceve la richiesta di rilascio del brevetto e la descrizione dell'invenzione. Se la domanda è trasmessa per posta, è determinante la data del timbro postale svizzero, che deve essere leggibile.
Gli atti tecnici completi devono essere depositati entro tre mesi. Gli altri documenti di deposito vanno trasmessi al più tardi 16 mesi dopo la prima data di priorità.
Esame al momento del deposito/esame relativo alla forma
L'IPI esamina innanzitutto se i documenti di deposito sono completi. Se i requisiti minimi sono soddisfatti, il depositante riceve un certificato di deposito con la data del deposito e il numero di deposito. Da questo momento in poi il numero di deposito deve sempre essere indicato nella corrispondenza.
L'IPI verifica inoltre che la documentazione soddisfi i requisiti formali. Eventuali irregolarità (errori o informazioni mancanti) vanno rettificate entro il termine indicato.
Richiesta di ricerca
Al momento del deposito è possibile chiedere che sia eseguita una ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero. Questo tipo di ricerca è utile per situare l'invenzione nel contesto tecnico (stato della tecnica). Il rapporto di ricerca elenca i documenti significativi per l'invenzione, consentendo al depositante di valutarne la novità e l'attività inventiva.
Pubblicazione della domanda
La domanda di brevetto è pubblicata 18 mesi dopo il deposito (o dopo la prima data di priorità) insieme a un eventuale rapporto di ricerca richiesto dal depositante. La pubblicazione avviene sul sito Swissreg.
Modifica degli atti tecnici
La modifica degli atti tecnici originari è assoggettata a regole severe. L'ampliamento dell’esposto è vietato. Fino a 16 mesi dopo la prima data di priorità il depositante può di sua iniziativa:
- correggere errori evidenti negli atti tecnici;
- modificare una volta le rivendicazioni.
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