Contestazioni di PT destinati alla protezione di offerte online

Le notifiche concernevano sia servizi online per il download di musica e di opere audiovisive sia i cosiddetti servizi di streaming. Nell'ambito dei servizi di streaming l'offerente mette a disposizione dei consumatori il suo repertorio musicale o cinematografico per un determinato lasso di tempo gratuitamente o a pagamento, mentre la musica e i film scaricati tramite gli offerenti di download appartengono ai consumatori. Nell'ambito dei servizi online, vengono utilizzati controlli relativi all'accesso e dispositivi di protezione anticopia che possono limitare l'utilizzazione di contenuti protetti dai diritti d'autore, in particolare nel quadro dell'eccezione alla protezione dell'uso privato secondo l'articolo 19 LDA.

Tuttavia, per quanto riguarda i servizi online che propongono il download di musica a pagamento, la protezione anticopia non è più rilevante1. Sebbene in questo settore si riscontrino tuttora limitazioni dell'utilizzazione, queste non sono riconducibili all'utilizzo della protezione anticopia, ma ad altri fattori. In un caso è stato ad esempio contestato che una canzone acquistata su iTunes non poteva essere scaricata. In un altro caso un cliente non riusciva invece a riprodurre musica scaricata a pagamento. Tali limitazioni erano dovute a problemi tecnici, che sono stati risolti grazie agli accertamenti dell'OPT. Non sussisteva pertanto un utilizzo abusivo di PT destinati alla protezione da impieghi di opere non autorizzati. È piuttosto risultato evidente che le offerte online non sono sempre compatibili con i dispositivi utilizzati dai consumatori e che con la rapida evoluzione delle tecnologie della comunicazione talvolta la facilità d'uso ne risente.

A differenza di quanto avviene nell'ambito del download, in quello dello streaming la protezione anticopia è utilizzata anche per la musica e non solo per i film. La tecnologia streaming permette di rendere le opere direttamente udibili e visibili senza che il cliente le debba scaricare. Anche lo streaming consente di salvare contenuti sugli apparecchi dei clienti, tuttavia tali dati sono cancellati automaticamente alla scadenza dell'abbonamento. Diversi consumatori hanno contestato questo fatto ritenendolo, a torto, una limitazione dell'eccezione alla protezione dell'uso privato. A tale riguardo l'OPT si è espresso nel modo seguente:

  • il dispositivo di controllo dei servizi di streaming ha un influsso sulle eccezioni alla protezione del diritto d'autore poiché impedisce la riproduzione di opere per uso privato ammessa in virtù dell'articolo 19 LDA. Esso risponde tuttavia alla necessità legittima degli offerenti di streaming di distinguere il proprio modello commerciale, ovvero la cessione in uso, da quello degli offerenti di download. In tali condizioni non si può neppure pretendere che seguano la prassi in materia di protezione anticopia precedentemente adottata dai servizi di download in modo tale da continuare a consentire la creazione di singole copie per uso privato.
  • Chi fruisce di musica o film attraverso un servizio di streaming non ha il diritto di scaricare e conservare le opere messe a sua disposizione per un periodo determinato. Ciò sarebbe in contraddizione con il servizio offerto. L'eccezione alla protezione dell'uso privato esclude la sfera privata dalla protezione del diritto d'autore, ma non obbliga nessuno a proporre al consumatore contenuti protetti in modo tale che possa riprodurli per uso privato. D'altro canto il divieto di elusione dell'articolo 39a LDA non impedisce al consumatore di eludere la protezione anticopia di un servizio streaming allo scopo di creare una copia privata (cfr. art. 39a cpv. 4 LDA).

 

Nell'ambito delle offerte online sono pervenute anche due contestazioni concernenti le opere audiovisive. Le contestazioni riguardavano film il cui download o streaming non era offerto in definizione standard (versione SD) bensì nella tecnologia HD2 - più costosa - e dunque con il relativo sistema di codifica HDCP3. È emerso che, in determinati casi, la tecnologia HDCP utilizzata per proteggere i film da impieghi non autorizzati potrebbe andare oltre l'obiettivo perseguito e limitare l'utilizzazione conforme alla legge dei film da parte dei clienti dei servizi di download o di streaming. Un cliente di iTunes, ad esempio, non era in grado di guardare un film acquistato nella versione HD nella cerchia di amici e famigliari poiché apparentemente i film in HD possono essere riprodotti soltanto con schermi TV e proiettori (beamer) predisposti per l'HDCP. Un altro consumatore, dotato di un dispositivo Apple, si è lamentato di non poter riprodurre un film in HD acquistato da iTunes.

Dagli accertamenti è tuttavia risultato che le limitazioni dell'utilizzazione contestate in relazione ai film in HD erano dovute ad aspetti tecnici - più precisamente alla carenza di interoperabilità tra la tecnologia HDCP e i dispositivi impiegati - piuttosto che a un utilizzo abusivo del sistema di codifica. L'OPT ritiene che questo problema vada affrontato innanzitutto informando i clienti in maniera più completa. A chi acquista film in HD sulla homepage di iTunes tramite il PC viene segnalato quanto segue: "Per guardare questo articolo in HD, sia il tuo computer sia il tuo display devono supportare la tecnologia HDCP". Tuttavia, chi acquista film in HD tramite iPhone, iPad o iPod non viene informato a questo riguardo. L'OPT ha pertanto esortato iTunes a colmare questa lacuna informativa.

 

 

1 Cfr. Rapporto d'attività dell'OPT 2008 – 2011, n. 4.1.
2 Tecnologia ad alta definizione con qualità di immagine superiore.
3 High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).

 

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