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Importazioni parallele ed esaurimento
Per importazioni parallele si intende l'importazione di prodotti originali acquistati all'estero a un prezzo più basso. Tali prodotti possono così essere venduti in Svizzera a un prezzo più conveniente rispetto a quello del produttore. Se i beni importati sono protetti da un brevetto svizzero, la liceità del commercio parallelo sotto il profilo del diritto dei brevetti è determinata dal principio dell'esaurimento.
Un brevetto conferisce al titolare il diritto di escludere lo sfruttamento a fini commerciali della sua invenzione da parte di altre persone. Esso può impedire a terzi di immettere in commercio, importare o vendere il prodotto protetto. Tale diritto si estingue non appena il titolare del brevetto immette per la prima volta in commercio il bene oggetto della protezione. Il legittimo acquirente del prodotto può quindi decidere liberamente come farne uso o se rivenderlo.
Se la prima immissione in commercio avviene all'estero, il sistema di esaurimento di tale Paese determina se il diritto di esclusiva del titolare del brevetto è esaurito e il bene protetto può essere oggetto di un'importazione parallela anche senza il suo consenso.
Quale sistema di esaurimento vige in Svizzera?
Dal 2009 in Svizzera vige il principio dell'esaurimento regionale unilaterale (ossia senza reciprocità necessaria) nello Spazio economico europeo (SEE). Il diritto di esclusiva si estingue pertanto non appena il titolare del brevetto immette in commercio il prodotto protetto in un Paese membro dello SEE. In questo caso il prodotto può essere importato parallelamente in Svizzera dallo SEE anche senza il consenso del titolare. Per contro, se la prima immissione in commercio avviene in un Paese al di fuori dello SEE, l'importazione parallela senza l'autorizzazione del titolare non è ammessa.
Eccezione: i farmaci!
Per i farmaci il cui prezzo è fissato dallo Stato continua a valere il principio dell'esaurimento nazionale. Questo vale in particolare per i farmaci iscritti nell’elenco delle specialità dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e che vengono quindi rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In questo caso il titolare del brevetto perde il diritto di esclusiva soltanto qualora immetta in commercio in Svizzera il farmaco protetto. Se, invece, la prima immissione in commercio avviene all'estero, l'importazione parallela in Svizzera deve essere autorizzata dal titolare dei diritti.
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