La legislazione «Swissness»

I prodotti e i servizi svizzeri godono di una reputazione ottima in Svizzera e all'estero. Le indicazioni di provenienza svizzere sono pertanto utilizzate spesso e volentieri, in misura crescente purtroppo anche da parte degli opportunisti. La nuova legislazione «Swissness» rafforza la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e contribuisce a evitare e a contenere gli utilizzi abusivi, affinché il valore del «marchio Svizzera» sia preservato a lungo termine. La legislazione «Swissness» è in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

I prodotti e i servizi svizzeri hanno un grande valore economico. In un mondo sempre più globalizzato godono di una reputazione ottima sia in Svizzera sia all'estero: i prodotti e i servizi svizzeri sono sinonimo di esclusività, tradizione e qualità. Ciò genera fiducia e influisce sulle decisioni d'acquisto dei consumatori. Produttori e fornitori di servizi beneficiano del chiaro vantaggio concorrenziale che ne deriva. Possono infatti posizionare i prodotti e servizi che rinviano alla Svizzera in un segmento di prezzo più alto. Il successo del «marchio Svizzera» suscita grande interesse, purtroppo anche quello degli opportunisti: il numero di utilizzi abusivi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera in patria e all'estero è infatti aumentato. Ciò danneggia la credibilità della provenienza «Svizzera».

 

Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato la legislazione «Swissness», che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. I nuovi criteri «Swissness» migliorano la protezione dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e agevolano l’attuazione del diritto all’estero. In questo modo è preservato il valore a lungo termine e sono gettate le basi per un'efficace lotta agli abusi.

 

La nuova legislazione definisce soprattutto regole più precise, ancorate nella legge sulla protezione dei marchi, che stabiliscono le condizioni necessarie affinché un prodotto o un servizio possa essere definito «svizzero». Chi adempie a tali condizioni può, invariatamente, utilizzare la designazione «Svizzera» a titolo facoltativo e senza autorizzazione. Sempreché siano osservate le regole sarà ormai possibile contrassegnare anche i prodotti (e non più solo i servizi) con la croce svizzera; lo stemma nazionale continuerà invece a essere riservato agli enti pubblici.

 

La possibilità di registrare indicazioni geografiche anche non agricole (ad es. «Genève» per degli orologi) in un nuovo registro e su questa base chiederne la registrazione come marchi geografici, consente ai settori interessati di ottenere un titolo di protezione ufficiale in Svizzera. Ciò semplificherà in modo significativo le procedure di domanda e l'attuazione della protezione in particolare all'estero.

 

I nuovi criteri della «provenienza svizzera» e di utilizzo della croce svizzera quale elemento di un marchio o sull’imballaggio di un prodotto

La nuova legge sulla protezione dei marchi (LPM) suddivide i prodotti in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali. Sono stati modificati anche i criteri di provenienza relativi ai servizi. Chi intende sfruttare la «svizzerità» a fini pubblicitari deve però soddisfare le condizioni di provenienza definite nella LPM.

 

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Servizio giuridico Diritti di proprietà industriale
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