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Importazioni parallele

L'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti

 

Contesto

In una sentenza del 1999 (DTF 126 III 129) il Tribunale federale ha introdotto il principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti secondo cui il titolare del brevetto può chiedere a un tribunale di vietare che i suoi prodotti protetti da brevetto, da lui commercializzati all'estero, siano importati in Svizzera contro la sua volontà. Dall'emissione della sentenza il principio dell'esaurimento nazionale dei diritti è stato oggetto di accese discussioni.

Negli anni il Consiglio federale ha valutato diverse alternative all'esaurimento nazionale confermando quest'ultimo, ma esprimendosi a favore di misure tese ad evitare gli abusi del diritto dei brevetti.

Il 21 dicembre 2007 con il Messaggio sulla modifica della legge sui brevetti (Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti) il Consiglio federale ha presentato una proposta di disciplinamento al Parlamento incentrata su una politica di innovazione a lungo termine (promozione della concorrenza dinamica, che si fonda sulla graduale introduzione sul mercato di prodotti nuovi e migliorati).

Le due camere hanno accolto il progetto in maniera controversa e alla fine la maggioranza ha deciso l'applicazione di principio dell'esaurimento regionale unilaterale (ossia senza che sia necessaria la reciprocità) nei confronti dei Paesi membri della Comunità europea. I prodotti protetti da brevetto commercializzati nella Comunità europea con il benestare del titolare del brevetto possono essere importati senza l'accordo di quest'ultimo. È inoltre ammessa l'importazione di prodotti commercializzati dal titolare del brevetto al di fuori della Comunità europea, se la protezione brevettuale riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Per i prodotti il cui prezzo è fissato dallo Stato a livello nazionale o all'estero l'importazione richiede invece il consenso del titolare. Finora viene applicato il principio di esaurimento nazionale che concretamente riguarda i medicinali. L'articolo 27b della legge sull'agricoltura (RS 910.1) resta invariato. Per i beni d'investimento e i mezzi di produzione agricoli resta pertanto in vigore l'esaurimento internazionale.

Nell'ambito del dibattito relativo all'esaurimento le camere hanno inoltre deciso la soppressione dell'articolo 14 capoverso 3 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21). L'articolo prevede che l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) vieti l'importazione semplificata di preparati originali omologati fintantoché sono protetti da brevetto. Con la soppressione dell'articolo il Parlamento ha voluto tenere separati i compiti pubblici e l'attuazione privata dei diritti brevettuali.

 

Concetti

 

Che cosa s'intende con esaurimento nel diritto dei brevetti?

L'esaurimento nel diritto dei brevetti verte sul rapporto tra i diritti di esclusiva del titolare di un brevetto e quelli di utilizzazione dell'acquirente di un prodotto brevettato. Se l'avente diritto a un brevetto aliena un bene protetto da tale brevetto, i diritti di esclusiva conferiti dalla legislazione in materia di brevetti vanno a scontrarsi, per quanto riguarda tale bene, con i privilegi dell'acquirente risultanti dalla proprietà reale. In virtù del principio dell'esaurimento, i diritti di esclusiva derivanti dal brevetto si estinguono o, per l'appunto, si esauriscono quando i prodotti brevettati vengono alienati dall'avente diritto o immessi sul mercato con il suo consenso. Mettendo in commercio un prodotto brevettato, l'avente diritto al brevetto perde la facoltà di far dipendere dal proprio consenso l'utilizzazione di tale prodotto e la sua ulteriore alienazione a titolo professionale da parte dell'acquirente.
La controversia sull'esaurimento dei diritti brevettuali verte sulla portata territoriale del principio dell'esaurimento. L'oggetto della discordia può essere riassunto nella domanda seguente: i diritti di protezione conferiti da un brevetto valido per la Svizzera si esauriscono qualora il bene protetto da tale brevetto viene immesso sul mercato internazionale dal titolare o con il suo consenso? Esistono tre opzioni praticabili: esaurimento nazionale, regionale o internazionale.

 

Esaurimento nazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato nazionale con il consenso del titolare del brevetto. Il legittimo acquirente si assicura il diritto di utilizzare e rivendere liberamente il prodotto. Se il bene protetto è immesso sul mercato internazionale, i relativi diritti di protezione non si esauriscono in Svizzera. Per importare prodotti immessi sui mercati esteri occorre quindi il consenso del titolare del diritto di protezione.

 

Esaurimento regionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per i Paesi di un'area economica comune (ad es. CE, SEE) si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato di un Paese di tale area economica con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi all'ulteriore alienazione dei beni protetti all'interno dell'area, ma vi conserva i diritti di esclusiva per quanto riguarda l'immissione di tali beni su mercati esterni.

 

Esaurimento internazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato nazionale o internazionale con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi alla rivendita transfrontaliera dei prodotti immessi sul mercato internazionale.

 

Cosa sono le importazioni parallele?

Per «importazione parallela» in senso lato si intende quella forma di commercio internazionale in cui l'importatore sfrutta il divario dei prezzi con l'estero per importare un prodotto acquistato all'estero e rivenderlo sul mercato domestico, eludendo i canali di distribuzione del produttore. L'importatore in parallelo si pone quindi in concorrenza con il produttore del prodotto. L'incentivo principale per l'importatore in parallelo consiste nella differenza tra il prezzo d'acquisto all'estero e il prezzo di vendita sul mercato domestico, conto tenuto dei tributi statali, dei costi sostenuti e del margine di guadagno.
Per «importazione parallela» in senso stretto si intende il commercio internazionale di prodotti coperti da diritti di protezione della proprietà intellettuale. La possibilità di importare in parallelo beni protetti nasce dal sistema di esaurimento dei relativi diritti di protezione, ma non ne dipende completamente.

 

Cronologia

31.05.2000Il Consiglio federale adotta il primo rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti» che risponde a una richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2000 in cui si invitava il Consiglio federale ad esprimersi in merito al sistema di esaurimento in materia di diritto dei brevetti.
Nel rapporto il Consiglio federale conclude che attualmente non è possibile rispondere alla domanda relativa agli effetti economici di un passaggio dal sistema di esaurimento nazionale a quello internazionale e che non è pertanto auspicabile affrettare una decisione. In tale contesto il Consiglio federale si è espresso a favore dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti dicendosi tuttavia disposto ad approfondire l'argomento.
22.03.2001Il Consiglio nazionale trasmette un Postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (00.3612) che chiede al Consiglio federale di elaborare un secondo rapporto sull'esaurimento nel diritto dei brevetti. Per realizzare il postulato, il Consiglio federale istituisce il gruppo di lavoro interdipartimentale Importazioni parallele guidato dal Segretario generale del Dipartimento federale dell'economia DFE. Quest'ultimo incarica tre esperti esterni di esaminare le questioni seguenti:
  1. conseguenze economiche del passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale (studio sul cambiamento di sistema)
  2. influsso delle regolamentazioni statali sui prezzi dei medicamenti (studio sui medicamenti utilizzati nella medicina umana)
  3. possibilità giuridiche di praticare un esaurimento regionale o differenziato secondo i prodotti (studio giuridico).
29.11.2002Il Consiglio federale adotta il secondo rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti» che risponde a un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (00.3612).
Sulla base di tre studi esterni approfonditi il Consiglio federale si esprime a sfavore di un passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti adducendo che il vantaggio economico atteso da un cambiamento di regime, pari a una crescita del prodotto interno lordo tra lo 0,0 e lo 0,1%, non compenserebbe gli svantaggi comportati. Il Consiglio federale si esprime tuttavia a favore  di misure tese a prevenire gli abusi in materia di diritto dei brevetti.
03.10.2003Il Consiglio nazionale trasmette un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (03.3423) che, dopo la conclusione delle trattative inerenti i bilaterali II con l'UE, invita il Consiglio federale a valutare l'avvio di negoziati nel quadro del vigente accordo di libero scambio CE-Svizzera tesi a introdurre l'esaurimento regionale reciproco nel diritto dei brevetti mediante un accordo qualificato.
Vedi anche i postulati Sommaruga (04.3197) e Strahm (04.3164).
03.12.2004Il Consiglio federale adotta il terzo rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale».
Il Consiglio federale ritiene che attualmente non sia auspicabile avviare con l'UE trattative separate per l'introduzione dell'esaurimento regionale reciproco nel diritto dei brevetti mediante un accordo bilaterale a parte. Il passaggio dal regime nazionale a quello regionale nel diritto dei brevetti nei confronti dell'UE comporterebbe una crescita massima del prodotto interno lordo tra lo 0,0 e lo 0,1%. Secondo il Consiglio federale una crescita così modesta non giustifica l'avvio di trattative.
20.12.2006Il Consiglio nazionale decide di estrapolare la questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti dal progetto di modifica della legge sui brevetti e adotta una mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (06.3633) che chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento una proposta di ordinamento nel quadro di un messaggio specifico.
14.03.2007Il Consiglio degli Stati adotta le decisioni del Consiglio nazionale del 20 dicembre 2006.
18.04.2007Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti. Il progetto posto in consultazione vuole rispondere alla richiesta del Parlamento di disporre di un quadro generale relativo alla questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico. Per tracciare un quadro completo degli argomenti materiali, nell’elenco delle possibili soluzioni sono riportate tutte le alternative valide. La procedura di consultazione si conclude il 30 giugno 2007.
21.12.2007Il Consiglio federale adotta il messaggio sulla modifica della legge sui brevetti (Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti).
19.12.2008Nella votazione finale il Parlamento adotta le modifiche della legge sui brevetti (Foglio federale 2009 197). In merito alla consultazione parlamentare vedi la banca dati degli atti parlamentari (atto 08.010).
29.05.2009Durante la sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la modifica della legge sui brevetti relativa alla questione dell'esaurimento il 1º luglio 2009.
 

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