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Nazionale

Il 5 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui domini Internet (ODIn), che disciplina la gestione dei nomi di dominio «.ch» e «.swiss».

L’ODIn vuole regolamentare, sulla base dell'articolo 28 della legge sulle telecomunicazioni (LTC), la gestione dei nomi di dominio in quanto elementi di indirizzo ai sensi dell'articolo 3 lettere f e g LTC. Gli elementi di indirizzo permettono di identificare i partecipanti a una comunicazione effettuata attraverso le tecnologie di telecomunicazione. In altre parole, un nome di dominio costituisce innanzitutto uno strumento di ordine tecnico che rientra nel campo d'applicazione della legge sulle telecomunicazioni e non beneficia in quanto tale di alcuna protezione particolare in materia di proprietà intellettuale.

Ciò non toglie che un nome di domino rappresenti anche un segno distintivo che, come tale, può potenzialmente contravvenire alle regole che proteggono tali segni, in particolare alla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM). I conflitti che sorgono dai diritti legati ai segni distintivi devono essere risolti dai tribunali sulla base del diritto esistente e, fatte salve le procedure di composizione delle controversie di cui all'art. 14 ODIn rivolte ai gestori dei domini di primo livello (gestori del registro), essi non sono oggetto dell'ordinanza in questione.

 

Internazionale

a) Informazioni relative alle nuove estensioni di dominio per Internet
Nel giugno 2011 l'ICANN, la società per l'assegnazione dei nomi di dominio e dei numeri Internet, ha deciso di introdurre nuovi domini generici di primo livello (gTLD). Questa evoluzione ha permesso di ampliare i confini del sistema di indirizzi Internet e, fatte salve alcune eccezioni (tra cui i nomi dei Paesi), rende possibile chiedere la registrazione di qualsiasi sequenza di caratteri per i domini di primo livello (p. es. .esempio).


L'estensione .swiss è stata assegnata alla Confederazione svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) amministra il dominio .swiss per conto della Confederazione e quindi a controlla, pubblica e convalida ogni domanda presentata attenendosi alle disposizioni dell'ODIn.


Un nome di dominio .swiss può rappresentare anche un'indicazione di provenienza e un consumatore potrebbe quindi aspettarsi di trovare, su un sito Internet .swiss, prodotti originari della Svizzera. In questi casi, bisogna scongiurare ogni rischio d'inganno sulla provenienza dei prodotti.


L'UFCOM, autorità federale competente in materia, resta a disposizione per qualsiasi domanda relativa a Internet e ai nomi di dominio, e in particolare ai nuovi gTLD.


Un rappresentante in materia di marchi resta invece a disposizione per qualsiasi altra domanda o consulenza in caso di conflitti tra nomi di dominio e marchi.


b) Servizi di composizione delle controversie in materia di nomi di dominio
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha formulato delle raccomandazioni sulla protezione dei marchi contro registrazioni abusive sotto forma di nomi di dominio relativi ai domini di primo livello .com, .net et .org (rapporto finale del 30 aprile 1999). Sulla base di queste raccomandazioni, l’ICANN ha adottato delle linee direttrici per la composizione uniforme delle controversie in materia di nomi di dominio (Principes UDRP), applicate dai servizi di composizione delle controversie in materia di nomi di dominio ammininistrati dal Centro di arbitraggio e di mediazione dell'OMPI.


Si tratta di una soluzione efficace per far fronte alle registrazioni abusive e all'utilizzo in mala fede dei nomi di dominio, fenomeni che violano i diritti connessi ai marchi. Una simile procedura amministrativa lascia impregiuticato il diritto di ricorso dinanzi alle istanze giudiziarie competenti.

 

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