Domande frequenti sul registro dei consulenti in brevetti

 

In quali lingue si può presentare la domanda?

 

La domanda può essere presentata in italiano, tedesco e francese, utilizzando il modulo «Domanda d’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti» (doc). Domanda e allegati vanno trasmessi all'IPI per posta (Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Amministrazione dei brevetti, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna) o tramite e-mail (patent.adminnot shown@ekomm.ipito make life hard for spam bots.ch).

 

Cosa allegare alla domanda d’iscrizione?

 
  • Per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti occorre fornire il documento rilasciato dalla camera d’esame attestante il superamento dell’esame federale per consulenti in brevetti. Qualora l’esame non sia stato sostenuto occorre fornire la decisione della commissione d’esame concernente il riconoscimento dell’esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell’esame d’idoneità.
  • Se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza l’IPI può chiedere che siano fornite ulteriori informazioni e prove.
 

L'iscrizione nel registro è aperta anche a chi non è attivo in ambito brevettuale?

 

Sì. Chi soddisfa le condizioni può chiedere l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti anche se al momento dell'iscrizione non esercita la professione di consulente in brevetti. Occorre, tuttavia, indicare un recapito in Svizzera.

 

È possibile addebitare la tassa di registro di 200.— franchi direttamente a un conto corrente o a un conto aziendale?

 

Sì. La modalità di pagamento può essere selezionata direttamente nella «Domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti» (doc).

 

È necessario informare l’IPI di eventuali cambiamenti delle informazioni fornite?

 

Sì. In linea di massima l’IPI modifica o cancella l’iscrizione solo su richiesta della persona registrata, ad esempio in caso di cambiamento del datore di lavoro o del recapito. Se, tuttavia, la relativa domanda non è presentata o se l'IPI accerta che la persona registrata non dispone più di un recapito in Svizzera, l'iscrizione è cancellata d'ufficio.

 

La persona iscritta è informata delle modifiche e delle cancellazioni eseguite d'ufficio?

 

Sì. L’IPI informa della modifica o della cancellazione prevista, prima di eseguirla. Affinché sia garantito il diritto di audizione, l’IPI impartisce una scadenza entro la quale è possibile prendere posizione. Qualora non sia comunicata alcuna presa di posizione, l’IPI procede alla modifica o cancellazione.
L’IPI può rinunciare a chiedere una presa di posizione prima di cancellare un’iscrizione se:

  • la cancellazione è ordinata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
  • la commissione d’esame dichiara nullo un esame, ad esempio se risulta che il candidato è stato ammesso all’esame fornendo informazioni inesatte; o
  • la persona iscritta è deceduta.

La decisione in merito alla modifica o cancellazione di una registrazione avviene sotto forma di decisione impugnabile di fronte al Tribunale amministrativo federale.

 

Se un'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è cancellata su richiesta o d’ufficio è possibile chiedere una nuova iscrizione?

 

Se sono soddisfatte le condizioni di iscrizione (p.es. se viene fornito un nuovo recapito in Svizzera), è possibile chiedere una nuova iscrizione. In questo caso è sufficiente presentare l’attestato della prima iscrizione.

 

Nel caso di una nuova iscrizione il relativo emolumento va nuovamente pagato?

 

Sì. In caso di reiscrizione l’emolumento di 200.— franchi è dovuto per intero.

 

Cosa succede a chi utilizza il titolo di «consulente in brevetti» senza essere iscritto nel relativo registro?

 

Possono avvalersi del titolo di «consulente in brevetti» le persone iscritte nel relativo registro. Chiunque non soddisfi questi requisiti deve fare uso di altri titoli professionali se non vuole rendersi colpevole di abuso di titoli. L'abuso di titoli è un reato perseguibile d’ufficio dalle autorità giudiziarie cantonali e sanzionato con una multa.

 

Cosa succede a chi utilizza il titolo di «consulente in brevetti europei» senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB)?

 

Possono avvalersi del titolo di «consulente in brevetti europei» le persone iscritte nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’UEB. Chi utilizza il titolo abusivamente si rende colpevole di abuso di titoli. A differenza del titolo di «consulente in brevetti», in questo caso la protezione si estende alle denominazioni con le quali il titolo può essere confuso. L'abuso di titoli è un reato perseguibile d’ufficio dalle autorità giudiziarie cantonali e sanzionato con una multa.

 

Offerte d’impiego

 

Offerte d’impiego