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Brevetti

Informazioni aggiornate su diritto dei brevetti.

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Riforma del diritto dei brevetti: invenzioni biotecnologiche

 

Cronologia

25.06.2008Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della modifica della legge sulla protezione delle novità vegetali al 1° settembre 2008. Nel quadro della revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali vengono introdotte nella legge sui brevetti alcune disposizioni sul privilegio dell'agricoltore (nuovi articoli 35a e 35b) e sulle licenze obbligatorie dipendenti (nuovo art. 36a).
21.05.2008Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della modifica della legge sui brevetti al 1° luglio 2008. Lo stesso giorno entra in vigore in Svizzera anche il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000. Vedi il comunicato stampa (pdf 24 KB).
22.06.2007Nella votazione finale il Parlamento adotta le modifiche della legge sui brevetti. In merito alla consultazione parlamentare vedi la banca dati degli atti parlamentari (atto 05.082).
23.11.2005Il Consiglio federale adotta il messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti. Vedi il comunicato stampa (pdf 47 KB).
11.03.2005Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto all'attenzione del Parlamento. Vedi il comunicato stampa (pdf 39 KB).
07.06.2004Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia di porre nuovamente in consultazione il progetto di revisione della legge sui brevetti. La consultazione inizia il 1º luglio 2004 e si conclude il 31 ottobre 2004. Vedi il comunicato stampa (pdf 27 KB).
2003L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale svolge un'indagine presso l'industria biotecnologica svizzera i cui risultati sono presentati nel rapporto intitolato "Research and Patenting in Biotechnology - A survey in Switzerland". L'Istituto commissiona inoltre una perizia giuridica. Nella perizia intitolata “Opzioni nell’applicazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”il Prof. Dott. Joseph Straus definisce il margine di azione del legislatore e prende posizione in merito alle questioni in sospeso.
29.11.2002Il Consiglio federale prende conoscenza del rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione. Dai pareri inoltrati emerge che occorre consacrare più tempo alla discussione sull'elemento centrale del progetto, ossia la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Il Consiglio federale incarica dunque il DFGP di approfondire ulteriormente un certo numero di questioni prima di elaborare il messaggio a sostegno della legge. Vedi il comunicato stampa (pdf 21 KB).
07.12.2001Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia di porre in consultazione il progetto di revisione della legge sui brevetti. La consultazione si conclude il 30 aprile 2002. Vedi il comunicato stampa.
20.04.1999Il Parlamento accoglie la mozione Leumann, che invita il Consiglio federale a uniformare il diritto svizzero in materia di brevetti alla Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
 

Formalità nel diritto dei brevetti

Il 1° giugno 2000 è stato negoziato il Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT) che la Svizzera ha firmato. Il Trattato armonizza talune formalità del diritto dei brevetti contribuendo quindi ad accrescere la certezza del diritto per gli utenti del sistema dei brevetti in un mondo sempre più globalizzato. Anche l'adozione e l'attuazione di tale Trattato erano tra gli obiettivi del progetto di riforma.

 

Proprietà intellettuale e prodotti piratati

Negli ultimi anni questo fenomeno è cresciuto notevolmente e i danni per l'economia sono enormi. Sempre più spesso sono colpite le aziende svizzere innovatrici. Oltre alle perdite causate all'economia svizzera anche i consumatori devono fare i conti con possibili conseguenze. La normativa civile e penale in vigore non ha i mezzi per contenere il fenomeno. La nuova legge estende e rinnova i mezzi giuridici a disposizione ad esempio includendo anche il transito oltre all'importazione e all'esportazione. Le sanzioni contro chi pratica la contraffazione e la pirateria per mestiere sono state inasprite significativamente. Secondo il nuovo diritto le autorità doganali possono inoltre sequestrare anche gli oggetti contraffatti rinvenuti nel bagaglio dei viaggiatori privati.

 

Licenze obbligatorie d'esportazione

Nei Paesi in via di sviluppo l'assistenza sanitaria è spesso precaria e non ci sono praticamente produttori di medicinali. L'organizzazione delle strutture necessarie non è inoltre ipotizzabile. I Paesi in via di sviluppo dipendono pertanto dalle case farmaceutiche estere. Il ricorso a capacità produttive farmaceutiche estere può però rivelarsi impossibile nel caso in cui un brevetto ne vieti la produzione senza il consenso del titolare del brevetto. Il diritto dell'organizzazione mondiale del commercio prevedeva infatti l'uso delle licenze obbligatorie solo per l'approvvigionamento del mercato interno. Grazie all'adeguamento del diritto internazionale la nuova legge sui brevetti consente la concessione di licenze obbligatorie anche per l'esportazione. In caso di crisi della sanità pubblica i Paesi in via di sviluppo avranno così a disposizione capacità produttive in Svizzera secondo le condizioni definite dall'Organizzazione mondiale del commercio.

 

Biotecnologia

Le invenzioni nel settore della biotecnologia hanno a che fare con materiale biologico che può essere riprodotto e denota un’elevata complessità. La nuova legge sui brevetti tiene debito conto di tali peculiarità introducendo una serie di modifiche. Essa garantisce una protezione efficace e adeguata delle invenzioni biotecnologiche e creano un quadro giuridico affidabile. In particolare sono state introdotte le seguenti novità:

  • Gli articoli 1a e 1b esplicitano i limiti della brevettabilità per quanto concerne il corpo umano e le sequenze di geni e definiscono quando si è in presenza di un'invenzione ai sensi del diritto dei brevetti. I limiti etici della brevettabilità nel campo della natura vivente sono definiti dall'articolo 1a che esclude il corpo umano in quanto tale dal brevetto, nonché dalla riserva generale dell’ordine pubblico e del buon costume (art. 2 cpv. 1). Il catalogo di esempi di invenzioni escluse dalla protezione ha lo scopo di fungere da traccia nell'applicazione della riserva dell'ordine pubblico.
  • La nuova legge disciplina le eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto (art. 9). In particolare è sancito nella legge il privilegio della ricerca, che consente la ricerca scientifica sull’oggetto dell’invenzione indipendentemente dal consenso del titolare del brevetto. La ricerca scientifica può essere svolta anche a fini commerciali, nella misura in cui serva all'acquisizione di conoscenze sull'invenzione. In aggiunta la legge consente tutti gli atti previsti dalla legislazione sugli agenti terapeutici per l’omologazione di un medicamento a livello nazionale e all'estero. Ciò semplifica l'accesso al mercato dei generici poiché la procedura d'omologazione può essere portata avanti già durante il periodo di protezione dell'invenzione. L'articolo 40b istituisce un diritto di licenza per l’utilizzazione di un’invenzione biotecnologica impiegata come strumento o ausilio di ricerca. Un’ulteriore eccezione prevede di escludere l’utilizzazione dell’invenzione a scopo didattico dal diritto di esclusiva del titolare del brevetto. La legge esclude inoltre dagli effetti del brevetto il materiale biologico brevettato che in ambito agricolo si riproduce casualmente o in maniera tecnicamente non evitabile. In tal modo i contadini sono protetti da rivendicazioni eccessive.
  • La nuova legge impone al richiedente di fornire, nella domanda di brevetto, indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale. Tale provvedimento comporta una maggiore trasparenza e semplifica quindi il controllo a posteriori del diritto d’accesso a tale risorsa o sapere e l’ingiunzione di ripartire gli eventuali benefici economici derivanti dalla sua utilizzazione.
  • Con la pubblicazione delle domande di brevetto, l’introduzione di una procedura d’opposizione limitata e una ricerca facoltativa sullo stato della tecnica sono proposti miglioramenti del sistema del brevetto nazionale che aumentano la trasparenza, garantiscono la rapida diffusione del sapere e migliorano la posizione di terzi. Tali misure rivestono particolare importanza per il delicato settore delle invenzioni biotecnologiche e rafforzano il sistema del brevetto nazionale in generale.
 

Contenuto

 

Contesto

Il via formale alla riforma del diritto dei brevetti è stato dato da una mozione della Consigliera agli Stati Helen Leumann-Würsch del 10 giugno 1998 (98.3243 - Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione). Nella mozione la Consigliera chiedeva l'adeguamento della legge sui brevetti alla Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.07.1998, pag. 13). Si sono poi aggiunti altri punti che hanno trasformato una revisione parziale limitata sotto il profilo dei temi trattati in un'estesa riforma del diritto dei brevetti. Dopo la seconda consultazione il Consiglio federale ha deciso di trattare i singoli aspetti della riforma secondo l'urgenza e la portata scaglionandone l'attuazione nel tempo:

  • 1ª fase: approvazione della Convenzione sul brevetto europeo e della Convenzione di Londra
  • 2ª fase: revisione della legge sui brevetti (aspetto centrale: protezione delle invenzioni biotecnologiche) e approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti
  • 3ª fase: legge sui consulenti in brevetti e legge sul Tribunale federale dei brevetti
 

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