Divulgazione della fonte

 

Proposte della Svizzera riguardo alla divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto

Nel 2007 la Svizzera ha presentato al Comitato intergovernativo della proprietà intellettuale relativa alle risorse genetiche, ai saperi tradizionali e al folklore (IGC) dell'OMPI un'istanza in francese e in inglese (pdf, 204 KB). Tale documento sintetizza le proposte della Svizzera riguardo alla divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto. I relativi allegati dettagliano inoltre le proposte di modifica delle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e comprendono un elenco delle precedenti istanze della Svizzera nell'ambito della divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto.

La Svizzera aveva presentato all'OMPI una prima istanza con le sue proposte in francese e in inglese (pdf, 75 KB) già nel maggio 2003. Con questo contributo concreto ha portato avanti la sua partecipazione costruttiva e attiva al dibattito internazionale relativo all'accesso alle risorse genetiche e al sapere tradizionale nonché alla condivisione dei benefici scaturiti dal loro impiego («access and benefit sharing»). (comunicato stampa del 6 giugno 2003, in tedesco e in francese; pdf, 61 KB).
L'anno successivo la Svizzera ha presentato una seconda istanza in francese e in inglese (pdf, 222 KB). La seconda istanza verte principalmente su questioni terminologiche, sul concetto di «fonte» delle risorse genetiche e del sapere tradizionale, sull'estensione dell'obbligo di dichiarare tale fonte nelle domande di brevetto e sulle sanzioni legali in caso di inosservanza dell'obbligo di divulgazione. Questa istanza al Gruppo di lavoro per la riforma del PCT è stata presentata dalla Svizzera anche al Consiglio TRIPS in data 14 giugno 2004 (documento IP/C/W/423 in francese e in inglese).
Nell'ottobre 2004 la Svizzera ha presentato al Gruppo di lavoro per la riforma del PCT un'ulteriore istanza in francese e in inglese (pdf, 138 KB), che il 25 novembre 2004 ha sottoposto anche al Consiglio TRIPS (documento IP/C/W/433 in francese e in inglese). L'istanza tratta della natura formale e materiale dell'obbligo di divulgazione, della sua introduzione facoltativa o obbligatoria su scala nazionale e del concetto di fonte.

 

Obbligo di divulgazione nella legge sui brevetti svizzera

La Svizzera ha attuato su scala nazionale le proposte avanzate a livello internazionale. L'articolo 49a della legge sui brevetti (LBI) sancisce l'obbligo per il richiedente di fornire indicazioni sulla fonte di una risorsa genetica e del sapere tradizionale nella domanda di brevetto. Conformemente all'articolo 138 LBI tale obbligo si applica anche alle domande internazionali. Le sanzioni previste dall'articolo 81a LBI in caso di infrazioni intenzionali sono una multa e la pubblicazione della sentenza.

Nel febbraio 2010 la Svizzera ha presentato al Comitato intergovernativo dell'OMPI un'istanza riguardo all'obbligo di divulgazione nella legge sui brevetti (documento WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14 pdf in inglese).

 

Basi giuridiche

Legge sui brevetti (pdf)


Messaggio (argomentazioni sulla divulgazione della fonte, pp. 80-83; pdf)

 

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