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Brevetti

Informazioni aggiornate su diritto dei brevetti.

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Domande frequenti sull’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti in virtù degli articoli 12 LCB e 31 OCB

 

In quali lingue si può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata in italiano, tedesco e francese, utilizzando il modulo Domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti (pdf 45 KB).

 

Cosa devo allegare alla domanda d’iscrizione?

Per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti occorre fornire il documento rilasciato dalla camera d’esame attestante il superamento dell’esame federale per consulenti in brevetti (art. 31 cpv. 1 lett. b n. 1 OCB). Qualora l’esame non sia stato sostenuto occorre fornire la decisione della commissione d’esame concernente il riconoscimento dell’esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell’esame d’idoneità (art. 31 cpv. 1 lett. b n. 2 OCB). In virtù dell’articolo 31 capoverso 3 OCB l’IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

 

Posso chiedere l'iscrizione nel registro anche se al momento non sono attivo in ambito brevettuale?

Sì. Chi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 LCB può chiedere l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti anche se al momento dell'iscrizione non esercita la professione di consulente in brevetti. Occorre, tuttavia, indicare un domicilio di notifica in Svizzera.

 

È possibile addebitare la tassa di registro di CHF 200.- direttamente al mio conto corrente o al conto del mio studio?

Sì. La modalità di pagamento (addebito del conto presso l'IPI o fatturazione) può essere selezionata direttamente nella Domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti (doc 35 KB).

 

Dopo l’iscrizione sono tenuto a informare l’IPI di eventuali cambiamenti delle informazioni fornite?

L’IPI modifica o cancella l’iscrizione su richiesta della persona registrata, ad esempio in caso di cambiamento del datore di lavoro o del domicilio di notifica. Tuttavia, può procedere a modifiche e cancellazioni nel registro dei consulenti in brevetti anche di propria iniziativa, ossia d’ufficio, se viene a sapere che le informazioni contenute nel registro sono cambiate. A titolo d’esempio l’IPI procede alla cancellazione dell’iscrizione se la persona registrata non dispone più di un domicilio di notifica in Svizzera.
 

 

L’IPI mi informa delle cancellazioni e modifiche eseguite d’ufficio che mi riguardano?

Sì. L’IPI informa della modifica o della cancellazione prevista, prima di eseguirla. Affinché sia garantito il diritto di audizione, l’IPI impartisce una scadenza entro la quale è possibile prendere posizione in merito alla modifica o alla cancellazione prevista. Qualora non sia comunicata alcuna presa di posizione l’IPI procede alla modifica o cancellazione. La decisione in merito alla modifica o cancellazione avviene sotto forma di decisione impugnabile di fronte al tribunale amministrativo federale. L’IPI può rinunciare a chiedere una presa di posizione prima di cancellare un’iscrizione se

  • la cancellazione è ordinata dal DFGP (art. 13 cpv. 3 LCB);
  • la commissione d’esame dichiara nullo un esame superato, ad esempio se risulta che il candidato è stato ammesso all’esame fornendo informazioni inesatte o incomplete (art. 22 LCB);
  • la persona registrata è deceduta.
 

Se la mia iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è cancellata su richiesta o d’ufficio è possibile chiedere una nuova iscrizione?

Se sono soddisfatte le condizioni di iscrizione di cui all’articolo 12 LCB, ossia se, ad esempio, viene fornito un nuovo domicilio di notifica in Svizzera, è possibile chiedere una nuova iscrizione. In questo caso è sufficiente presentare l’attestato della prima iscrizione di cui all’articolo 12 capoverso 1 LCB.

 

Nel caso di una nuova iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti sono tenuto a pagare nuovamente l’emolumento d’iscrizione?

Sì, in caso di reiscrizione l’emolumento di CHF 200.- è dovuto per intero (art. 33 cpv. 2 OCB).

 

Cosa succede se utilizzo il titolo di “consulente in brevetti” senza essere iscritto nel relativo registro?

Si tratta di un utilizzo abusivo del titolo perseguibile penalmente (art. 16 LCB). Il titolo di consulente in brevetti è infatti riservato alle persone iscritte nel registro dei consulenti in brevetti. Chiunque non soddisfi questi requisiti deve fare uso di altri titoli professionali. L’uso abusivo del titolo è un’infrazione perseguita d’ufficio dalle autorità cantonali (art. 17 LCB) e sanzionata con una multa.

 

Cosa succede se uso il titolo di “consulente in brevetti europei” se non sono iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’UEB?

Anche in questo caso si tratta di un utilizzo abusivo del titolo perseguibile penalmente (art. 16 LCB). Il titolo di consulente in brevetti europei è infatti riservato alle persone iscritte nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’UEB. In questo caso la protezione si estende alle denominazioni con le quali il titolo potrebbe essere confuso. Anche in questo caso l’uso abusivo del titolo è perseguito d’ufficio dalle autorità cantonali (art. 17 LCB) e sanzionato con una multa.

 

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