Accordo bilaterale di libero scambio con la Cina

L'accordo bilaterale di libero scambio tra la Svizzera e la Cina, in vigore dal 1° luglio 2014, contiene disposizioni sostanziali in materia di protezione della proprietà intellettuale.

 

L'accordo di libero scambio fissa innanzitutto alcuni principi validi tanto per la Svizzera quanto per la Cina. Nello specifico, i due Paesi si impegnano a:

  • applicare elevati standard internazionali nell'ambito della proprietà intellettuale allo scopo di proteggere e attuare i diritti immateriali;
  • rispettare il principio del trattamento della nazione più favorita e il principio di trattamento nazionale; e
  • approfondire la collaborazione nell'ambito del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale.


L'accordo precisa o rafforza la protezione conferita dall'Accordo ADPIC a livello multilaterale, in particolare nei settori di seguito elencati.

  • Marchi: I due Paesi si impegnano, tra le altre cose, a proteggere anche nuove forme di marchio come i marchi tridimensionali e i marchi acustici.
  • Brevetti: L'accordo disciplina la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche in conformità con la Convenzione sul brevetto europeo.
  • Dati test: Nell'ambito delle procedure d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici, i due Paesi si impegnano a garantire, per almeno sei anni, la protezione dei dati test da qualsivoglia utilizzo abusivo a fini commerciali.
  • Indicazioni geografiche: In materia di indicazioni geografiche, i due Paesi si sono accordati su una protezione comune a tutti i prodotti ed equivalente a quella prevista per vini e alcolici ai sensi dell'articolo 23 dell'Accordo ADPIC, il che significa che tutti i prodotti possono godere di una protezione più elevata.
  • Indicazioni di provenienza: L'accordo prevede l'obbligo di proteggere, in particolare, i nomi dei Paesi contraenti, le loro bandiere e i loro stemmi affinché questi non siano utilizzati in modo fallace o registrati come nomi di società o marchi.
  • Protezione delle varietà vegetali: L'accordo estende inoltre la protezione di nuove varietà vegetali all'esportazione di varietà protette. Tale regolamentazione va oltre a quella della Convenzione UPOV del 1978, di cui la Cina è firmataria, ma non a quella della più recente Convenzione UPOV del 1991.


L'accordo di libero scambio disciplina altresì le misure che le autorità doganali devono intraprendere per combattere contraffazione e pirateria. Misure al confine sono previste tanto in caso di violazioni di diritti di marchio e d’autore quanto in caso di violazioni di brevetti e design protetti. Sono definiti anche standard in materia di procedure civili e penali previste per il perseguimento delle violazioni del diritto e per le richieste di risarcimento del danno.

Le disposizioni relative alla proprietà intellettuale sono contenute nel capitolo 11 dell'accordo principale. A queste si aggiungono le disposizioni in materia di protezione delle varietà vegetali di cui all'allegato IX, che meglio specificano l'articolo 11.10 dell'accordo principale.

 

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