Marchio verde registrato, e adesso?

Dopo la registrazione, il marchio verde, come ogni marchio svizzero registrato, è protetto in Svizzera per 10 anni a partire dalla data di deposito. Il titolare è tenuto a utilizzare il marchio entro cinque anni dalla sua registrazione, pena la perdita dei diritti. Il titolare di un marchio identico o simile registrato in precedenza può opporsi all’uso del marchio registrato successivamente, presentando opposizione o rivolgendosi a un tribunale civile.

 
 

Il marchio deve essere utilizzato in conformità con i requisiti di legge e soddisfare le aspettative che su-scita nei consumatori. Nel settore dei marchi verdi, il greenwashing (ecologismo di facciata) è vietato dal 1° gennaio 2025. I titolari dei marchi non possono agire in modo sleale. Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera x della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) agisce in modo sleale chi «dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza» (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSI). Lo stesso vale per chi «fornisce indicazioni su sé stesso, le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni riguardanti l’impatto climatico che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili» (art. 3 cpv. 1 lett. x LCSI). La Commissione svizzera per la lealtà riporta alcune delle sue decisioni sul proprio sito Internet. Qui è possibile ottenere una panoramica della giurisprudenza in materia di concorrenza sleale.
 
Se avete domande su questo argomento, scriveteci all’indirizzo greentrademarksnot shown@ipito make life hard for spam bots.ch.

 

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