Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

 

Domande frequenti - accordo per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA)

 

1. L'ACTA comporta una modifica delle leggi svizzere?

 

No, l'ACTA non comporta alcuna modifica legislativa in Svizzera. Dall'ultima revisione delle leggi in materia di proprietà intellettuale  del 1° luglio 2008 la Svizzera dispone di efficaci strumenti per l'attuazione del diritto, considerati tra i più moderni nel confronto internazionale. Le disposizioni dell'ACTA sono compatibili con il diritto svizzero in vigore. In numerosi ambiti il diritto svizzero continua ad andare oltre le disposizioni dell'ACTA.
Ciò corrisponde alle prescrizioni del mandato del Consiglio federale del 30 maggio 2008.

 

2. Quali vantaggi presenta l'ACTA per la Svizzera?

 

Benché l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) contenga anche disposizioni per l'applicazione dei diritti, dalla sua entrata in vigore oltre 15 anni fa il fenomeno delle contraffazioni e della pirateria è cresciuto a dismisura fino a raggiungere le drammatiche proporzioni odierne. Con l'ACTA si intende contrastare il fenomeno. In determinati ambiti l'accordo si spinge quindi oltre i criteri fissati nel TRIPS e tra questi quelli principali sono i seguenti:

  • Misure di diritto civile: il titolare ha la possibilità di scegliere un altro metodo di apprezzamento del danno in alternativa alla prova concreta del danno (ad es. sotto forma di una tassa di licenza adeguata, come previsto dalla legge svizzera in vigore).
  • Misure di intervento delle dogane: l’accordo prevede provvedimenti sia all'importazione che all'esportazione (il diritto svizzero prevede disposizioni in questo senso dal 1° luglio 2008).
  • Misure di diritto penale: l'accordo prevede pene eque ma deterrenti per i casi di violazione intenzionale di marchi, diritti d'autore o diritti di protezione affini nonché il perseguimento penale d'ufficio dei casi gravi (in Svizzera già oggi qualsiasi violazione intenzionale di un diritto di proprietà immateriale è punibile).
  • Internet: l'accordo concretizza le misure per la protezione dei provvedimenti tecnici tesi a proteggere le opere e dei sistemi di informazione sui diritti introdotti con i trattati Internet dell'OMPI e specifica che sono perseguibili anche gli atti preparatori come la vendita di strumenti che consentono di eludere la protezione (in Svizzera questo tipo di atti è vietato dal 1° luglio 2008).

L'accordo promuove altresì la collaborazione internazionale nell'ambito della contraffazione e della pirateria e mette a disposizione degli Stati contraenti una piattaforma per lo scambio di informazioni ed esperienze.

 

3. Le misure di applicazione dei diritti previste dall'Accordo limiteranno i diritti fondamentali come la libertà di espressione?

 

Le misure di applicazione dei diritti sono importanti e giuste. Ovviamente, però, la legislazione nazionale e gli accordi internazionali come ACTA non devono spingersi oltre il loro scopo, ma trovare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Questo principio è più volte sottolineato nell'Accordo, che impegna le parti a garantire questo equilibrio e i principi come la libertà di espressione, il rispetto della sfera privata e la protezione dei dati (si vedano in merito il capoverso 6 del preambolo, l'art. 4.1 (a), l'art. 6.2 e 3 e l'art. 27 dell'Accordo).

 

4. Come si può garantire che le disposizioni potestative non siano in futuro rese vincolanti?

 

L'introduzione di cosiddette "disposizioni potestative" negli accordi internazionali è comune. Esse danno, infatti, alle parti la possibilità di decidere se applicare o no la disposizione a livello nazionale. Spesso si ricorre a questo tipo di disposizione in presenza di posizioni divergenti. Una "disposizione potestativa" non può, tuttavia, diventare vincolante senza che sia modificato l'Accordo. Qualsiasi modifica dell'Accordo è soggetta al consenso di tutte le parti contraenti, il che comporta l'avvio, a livello nazionale, delle relative procedure. In virtù della Costituzione federale, in Svizzera sarebbe necessario aprire una nuova procedura di consultazione presso le autorità e istanze politiche.  
Le "disposizioni potestative" comportano pertanto una certa flessibilità, ma non sono "talloni d'Achille" che possono essere resi vincolanti semplicemente facendo pressione sulle parti.

 

5. L'accordo ostacola l'accesso dei Paesi in via di sviluppo ai medicinali abbordabili?

 

Gli Stati contraenti hanno ribadito a più riprese che l'accordo non deve rappresentare un ostacolo per il commercio transfrontaliero di generici legali. Infatti, l'accordo esclude esplicitamente i brevetti dal campo di applicazione delle misure di intervento doganali e dalle misure di diritto penale. Nel preambolo gli Stati contraenti riconoscono inoltre espressamente i principi della dichiarazione di Doha su TRIPS e salute pubblica adottati dalla conferenza ministeriale di Doha il 14 novembre 2001.

 

6. In futuro in dogana saranno sistematicamente controllati tutti i bagagli dei privati?

 

No, L'ACTA non prevede specificamente che le autorità doganali controllino il bagaglio dei privati alla ricerca di MP3 player, prodotti di marca contraffatti o simili. Al contrario, l'accordo conferisce espressamente agli Stati contraenti il diritto di escludere gli atti che i privati commettono a titolo non professionale dalle misure doganali.

 

7. L'ACTA comporta una modifica della situazione giuridica nell'ambito di Internet?

 

L'ACTA è compatibile con il diritto svizzero anche nell'ambito di Internet e non ne comporta di conseguenza alcuna modifica. L'obbligo generale degli Stati contraenti di applicare il diritto anche nell'ambito di Internet nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti è palese per la Svizzera e appartiene già oggi al suo ordinamento giuridico. La concretizzazione della protezione dei provvedimenti tecnici e dei sistemi di informazione sui diritti è in linea con il diritto in vigore in Europa e in Svizzera e non comporta pertanto alcuna modifica. Infine, la disposizione che conferisce al titolare il diritto d'informazione nei confronti del fornitore di servizi Internet  è potestativa. Gli Stati contraenti sono quindi liberi di decidere se attuare la disposizione nel diritto nazionale.

 

8. In futuro sarà necessario escludere dall'accesso a Internet gli utenti che violano ripetutamente il diritto d'autore ("Three strikes and you're out")?

 

No, l'ACTA non prevede alcun obbligo d'introduzione di una cosiddetta risposta graduata ("graduated response") né l'esclusione dall'accesso a Internet in caso di violazione ripetuta del diritto d'autore come previsto ad esempio dalla legislazione francese ("loi Hadopi").

 

9. L'ACTA obbliga i fornitori di servizi Internet a sorvegliare sistematicamente gli utenti?

 

No, l'ACTA non prevede alcun obbligo in questo senso. È vero che l'accordo dà agli Stati contraenti la possibilità di abilitare le autorità competenti a obbligare i fornitori di servizi a fornire l'identità degli abbonati imputati di atti illeciti. Si tratta tuttavia di una disposizione potestativa. Gli Stati contraenti sono dunque liberi di scegliere se attuarla nel diritto nazionale.

 

10. L'ACTA comporta la criminalizzazione degli utenti delle borse di scambio su Internet?

 

L'ACTA impegna le parti a garantire che il diritto d'autore sia applicabile anche in caso di violazioni di diritti in Internet. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo l'estensione di tali diritti nella fattispecie, i limiti, le eccezioni e gli atti che un titolare può vietare. Continueranno dunque a essere gli Stati contraenti a disciplinare gli aspetti materiali nei rispettivi ordinamenti giuridici. Gli atti finora legali in Svizzera (ad esempio scaricare contenuti protetti dal diritto d'autore per uso privato) continueranno a esserlo anche in futuro.

 

11. Come protegge l'ACTA i dati personali e la sfera privata dei singoli?

 

L'ACTA comprende una riserva specifica a favore delle leggi nazionali per la protezione dei dati. Le leggi svizzere in materia limitano pertanto l'obbligo di informare e lo scambio di informazioni previsti dall'accordo.

 

12. Come sono protetti i diritti delle persone imputate di violare diritti di proprietà intellettuale?

 

L’ACTA non modifica le garanzie e i diritti procedurali previsti dalle leggi nazionali di procedura civile e penale. Negli obblighi generali l'accordo prevede inoltre esplicitamente che ogni procedura deve essere proporzionale ed equa, e tesa a proteggere i diritti delle parti interessate. L'ACTA include altresì una serie di disposizioni speciali per la protezione della parte resistente. Gli Stati contraenti devono ad esempio prevedere che le autorità competenti siano abilitate a pretendere la fornitura di garanzie da parte del richiedente di provvedimenti cautelari. Il richiedente deve inoltre poter essere obbligato a risarcire i danni qualora le misure cautelari siano revocate o diventino caduche per motivi a lui imputabili.

 

13. L'ACTA prevede sanzioni contro chi utilizza videocamere per registrare film nelle sale cinematografiche ("camcording")?

 

L'ACTA non obbliga gli Stati contraenti a sanzionare il camcording. La relativa disposizione dell'accordo è potestativa. Gli Stati contraenti sono pertanto liberi di scegliere se applicarla.

 

14. In futuro, nell'ambito della conclusione di accordi di libero scambio la Svizzera chiederà a tutti i suoi partner di rispettare le disposizioni dell'ACTA?

 

Un'efficace attuazione del diritto in caso di violazione dei diritti di proprietà immateriale e la protezione degli stessi devono andare di pari passo. In quest'ottica le disposizioni sull'attuazione dei diritti - in particolare quelle necessarie per combattere efficacemente il fenomeno delle contraffazioni e della pirateria - si giustificano in qualsiasi capitolo sulla protezione della proprietà intellettuale di un accordo di libero scambio (ALS) . Ciò non significa, tuttavia, che, nell'ambito di future trattative per la conclusione di un accordo di libero scambio la Svizzera porrà l'adesione all'ACTA o il suo rispetto come condizione. Un accordo di libero scambio è un accordo autonomo e il suo contenuto scaturisce da trattative bilaterali. La Svizzera non vuole e non può imporre condizioni ai suoi partner di negoziati. Anche gli accordi di libero scambio già in vigore possono essere modificati o integrati unicamente previo consenso delle parti.
È inoltre opportuno ricordare che nessuna disposizione dell'ACTA va oltre le disposizioni già in vigore in Svizzera. Ciò significa che l'accordo non modifica in alcun modo la politica di commercio estero adottata dalla Svizzera nell'ambito delle trattative ALS.

 

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