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Trasmissione elettronica di atti
In conformità con l'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) accetta anche le comunicazioni presentate via e-mail.
L’IPI definisce gli ambiti e le procedure per cui è ammessa la comunicazione per via elettronica mediante e-mail per i diversi titoli di protezione. Si vedano le Condizioni di utilizzazione per la trasmissione elettronica di atti.
Per la trasmissione elettronica di atti si utilizzino esclusivamente gli indirizzi seguenti:
- tm.admin per la trasmissione di atti nell’ambito dei marchi @ekomm.ipi .ch
- patent.admin per la trasmissione di atti nell’ambito dei brevetti @ekomm.ipi .ch
- design.admin per la trasmissione di atti nell’ambito dei design @ekomm.ipi .ch
- origin.admin per la trasmissione di atti nell’ambito delle DOP-IGP @ekomm.ipi .ch
- copyright.admin per la trasmissione di atti nell’ambito del diritto d’autore @ekomm.ipi .ch
- finance per gli ordini di addebito di un conto corrente @ekomm.ipi .ch
La ricezione dell'e-mail è comunicata al mittente mediante un messaggio di posta elettronica contenente una conferma digitale. La conferma contiene la data di ricezione presso l'IPI. Per quel che riguarda la trasmissione tempestiva degli atti, l’assenza di un messaggio di conferma significa che l'IPI non ha ricevuto nulla e che gli atti vanno assolutamente inviati anche per posta.
Per gli altri ambiti e per le altre procedure, gli atti trasmessi elettronicamente sono legalmente validi solo se sono inviati anche per posta. Per maggiori dettagli si veda la pagina dedicata alla trasmissione di atti nelle procedure.
Ricezione degli atti dell’IPI
Anche per quel che concerne gli atti trasmessi elettronicamente, la corrispondenza formale dell'IPI continuerà a farsi per posta. Per corrispondenza formale s'intende qualsivoglia scritto dell'IPI in relazione a procedure amministrative pendenti, in particolare tutte le decisioni.
Nell’ambito dei marchi c’è inoltre la possibilità di chiedere di ricevere le comunicazioni dell’IPI relative a un titolo di protezione o a una procedura specifici per via elettronica.
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