Condizioni di pagamento

L'ordinanza dell'IPI sulle tasse del 14 giugno 2016 (OTa-IPI), approvata dal Consiglio federale, disciplina le tasse che l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani.

 

Estratto dall’OTa-IPI:

 

Art. 5 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri :

a.mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI;
b.mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI.
 

Art. 6 Dati inerenti al pagamento

1

 

 

Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato.

2

 

 

Se i dati necessari mancano, l'IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.
 

Art. 7 Data e validità del pagamento

1È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accreditato.

2

 

 

II termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto. 
 

Art. 9 Pagamento tempestivo

1

 

 

 

Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.
2La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.
 

IVA

CHE-108.902.154 IVA

 

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