Adottato un nuovo trattato internazionale sulla proprietà intellettuale relativa alle risorse genetiche e al sapere tradizionale associato

Dopo circa 20 anni di negoziati, nella notte del 24 maggio 2024 gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) hanno adottato un nuovo trattato sulla proprietà intellettuale relativa alle risorse genetiche e al sapere tradizionale ad esse associato, che prevede la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale associato nelle domande di brevetto. Questa misura mira ad aumentare la trasparenza, contribuendo così a una migliore protezione della biodiversità. L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, ha rappresentato la Svizzera durante i negoziati.

 

 

 

Le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato delle popolazioni indigene e delle comunità locali sono elementi fondamentali della biodiversità e possono servire come punto di partenza per innovazioni in diversi settori. Le conoscenze tradizionali relative alle proprietà curative di una pianta possono, ad esempio, facilitare la ricerca e lo sviluppo di nuovi principi attivi nella medicina. Le risorse genetiche e il sapere tradizionale sono altrettanto importanti per l'innovazione negli ambiti della cosmesi, dell'agricoltura e dell’alimentazione nonché delle biotecnologie. Pertanto, anche le invenzioni basate su queste risorse o su queste conoscenze possono essere oggetto di una domanda di brevetto.
Secondo la Convenzione sulla diversità biologica, tutti i Paesi hanno diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e quindi anche il diritto di regolamentare l'accesso alle proprie risorse genetiche. Per questo motivo, soprattutto i Paesi del Sud ricchi di biodiversità e le popolazioni indigene chiedono da anni che nelle domande di brevetto sia divulgata l'origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato. Questa misura di trasparenza mira anche a prevenire la cosiddetta «biopirateria» e a facilitare la condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste risorse.

 

 

Contenuto del nuovo trattato

Il nuovo trattato ha due obiettivi: in primo luogo, migliorare l'efficacia, la trasparenza e la qualità del sistema dei brevetti per quanto riguarda le risorse genetiche e il sapere tradizionale associato; in secondo luogo, prevenire in questo contesto il rilascio di brevetti per invenzioni che non sono nuove o non implicano un’attività inventiva.
Questi obiettivi vanno raggiunti introducendo l’obbligo di divulgare l'origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto mediante l’indicazione del Paese di origine delle risorse genetiche, ossia il Paese in cui esse sono originariamente presenti in natura. Se il Paese di origine non è noto, l’inventore dovrà indicare la fonte da cui ha reperito le risorse genetiche (p. es. una banca genetica o un giardino botanico). Lo stesso vale per il sapere tradizionale associato. In caso di inosservanza dell’obbligo di divulgazione, il trattato prevede sanzioni adeguate ed efficaci. Inoltre prescrive l’introduzione di sistemi d’informazione allo scopo di aiutare gli esaminatori di brevetti a reperire informazioni rilevanti sulle risorse genetiche e sul sapere tradizionale.
La Svizzera prevede già l'obbligo di fornire indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del relativo sapere tradizionale nelle domande di brevetto (art. 49a della legge sui brevetti). La conclusione dei negoziati a Ginevra non comporta quindi nuovi impegni di diritto internazionale per il nostro Paese. La Svizzera ha ora un anno di tempo per firmare e poi ratificare il trattato.

 

 

Risorse genetiche e sapere tradizionale: l'esempio della pianta di maca

La pianta di maca (Lepidium meyenii) è una risorsa genetica originaria delle Ande peruviane. Né la pianta stessa né le conoscenze tradizionali sugli usi della maca delle popolazioni indigene delle Ande possono essere brevettati. Possono invece essere brevettate invenzioni basate sulla maca come, ad esempio, un nuovo principio attivo isolato, modificato e stabilizzato a partire da questa pianta. Nuovi principi attivi di questo tipo possono essere utilizzati, ad esempio, per lo sviluppo di nuovi farmaci o additivi alimentari.


In base al trattato appena adottato, in futuro chi richiede un brevetto dovrà indicare dove si è procurato la pianta di maca. Se, nello sviluppare l’invenzione, ha sfruttato anche conoscenze tradizionali associate a questa pianta, dovrà divulgarne la fonte.
Grazie al nuovo obbligo di divulgazione, gli esaminatori di brevetti potranno determinare più facilmente se un'invenzione è effettivamente brevettabile. Inoltre, la trasparenza creata dal trattato aiuterà le popolazioni indigene e i Paesi di origine delle risorse genetiche a sapere in quali invenzioni sono state utilizzate le loro risorse o conoscenze tradizionali. In tal modo in futuro potranno essere protette meglio sia le risorse interessate che il relativo sapere. Le nuove misure di trasparenza favoriranno anche la condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste risorse genetiche o del sapere tradizionale associato (p. es. la condivisione del sapere o dei profitti relativi alla pianta di maca). Questo è un obbligo sancito, tra l'altro, dalla Convenzione sulla diversità biologica.

 

 
 
 

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