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Diritto d’autore: dalla macchina da stampa all’intelligenza artificiale

Il trentesimo anniversario dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), è una buona occasione per dare uno sguardo al diritto d’autore. Sviluppi quali l’avvento delle fotocopiatrici, la digitalizzazione o l’affermazione dell’intelligenza artificiale (IA) hanno influenzato questo settore del diritto e rendono sempre più necessario interpretare sotto una nuova luce le norme in vigore o adeguarle. Questo contributo illustra gli aspetti fondamentali del diritto d’autore, che guidano l’IPI nell’evoluzione della normativa.

 

La diffusione della conoscenza segna infatti l'inizio della storia del diritto d'autore. Foto: iStock

Che presso l’IPI si possa depositare un marchio o un brevetto è cosa nota a tutti. L’IPI svolge però anche una serie di altri compiti importanti: fornisce consulenza al Consiglio federale, tratta gli interventi parlamentari e prepara la legislazione nei vari settori della proprietà intellettuale. Attualmente, ad esempio, il servizio giuridico Diritto d’autore sta adeguando la normativa in materia di diritto d’autore per garantire una maggiore protezione dei contenuti giornalistici e di altre opere quando vengono utilizzati dai fornitori di IA.[1] In occasioni come questa, il servizio giuridico riesamina regolarmente anche gli aspetti fondamentali del diritto d’autore. 

 

Cos’è il diritto d’autore o copyright?

I diritti di proprietà intellettuale, e in particolare il diritto d’autore, sembrano piuttosto astratti: qualcosa di immateriale, come i diritti su testi, musica o immagini, è tutelato da un proprio regime di proprietà contro atti non autorizzati. Questa protezione affonda le sue radici nel diritto di riproduzione (in inglese: copyright). In occasione dell’introduzione del diritto d’autore nel 1883, il legislatore svizzero ha affermato quanto segue: «Senza addentrarci in una riflessione metafisica sull’origine di questa proprietà, ci limitiamo a constatare che essa è, come qualsiasi altra proprietà, il risultato di un lavoro; tuttavia si distingue dalla proprietà puramente materiale in quanto, dal momento in cui l’autore ha pubblicato la sua opera, le idee in essa contenute non sono più in suo possesso esclusivo, ma passano in possesso di tutti coloro che le assimilano. È giusto, tuttavia, che solo l’autore debba avere il diritto di riprodurle nella forma che ha dato loro, ed è proprio questo diritto di riproduzione che costituisce ciò che viene chiamato diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.[2]» Il diritto d’autore prevede quindi che, sebbene chiunque possa avvalersi di un’idea, sia l’autore a decidere come sarà utilizzata la sua opera. 

 
 

Che ruolo hanno le operazioni di copia?

Alla luce delle nuove tecnologie come l’IA, può sembrare strano rovistare in qualcosa di antico come un messaggio del 19° secolo e ripensare alle macchine da stampa. Tuttavia, in fondo il legislatore continua a rimuginare sempre sulla stessa questione: in che modo può il diritto d’autore tutelare le prestazioni creative senza limitare in modo inappropriato la diffusione della conoscenza e della cultura? È infatti proprio la diffusione della conoscenza che segna anche l’inizio della storia del diritto d’autore. Lo Statuto di Anna, emanato in Gran Bretagna nel 1710, è considerato la prima legge moderna sul diritto d’autore e segna il passaggio dal privilegio di stampa riconosciuto alle autorità al diritto di protezione degli autori. Per la prima volta il cosiddetto «right to copy», ovvero il diritto di riproduzione, fu trasferito ai creatori di un’opera. Da qui deriva anche il termine inglese «copyright» per indicare il diritto d’autore. Lo Statuto di Anna mirava a promuovere l’istruzione, garantendo agli autori il controllo sulle proprie opere ed evitando che fossero solo gli editori a decidere sulla disponibilità dei libri. Ciò ha inoltre fornito agli autori un maggiore incentivo a pubblicare libri, poiché non dipendevano più così tanto dalle case editrici.

 

Come si è evoluto il diritto d’autore da allora?

Dopo l’invenzione della stampa, si sono verificati numerosi altri sviluppi tecnologici, come le nuove possibilità di riproduzione e diffusione offerte dalla radio, dalla televisione, dal cinema, dalla fotografia o da Internet. Da questa evoluzione è emerso chiaramente che, oltre agli autori, anche le case editrici e le emittenti necessitano di protezione, poiché contribuiscono alla diffusione di opere protette dal diritto d’autore – e quindi anche delle conoscenze in esse contenute. Inoltre, si è ripetutamente posto il problema di cosa sia effettivamente un’opera e quindi di cosa meriti di essere tutelato. Dall’ultima revisione della legge federale sul diritto d’autore (LDA) è chiaro che anche le immagini di prodotti e le fotografie delle vacanze sono protette [3]. Questo sviluppo, però, non è nato dal nulla: con il passaggio dalla pittura alla fotografia nel 19° secolo, all’inizio non era chiaro se le fotografie potessero essere considerate delle vere e proprie opere d’arte. C’era chi sosteneva infatti che le immagini erano realizzate dalla macchina fotografica e non dall’uomo. Tuttavia, con la sentenza Burrow-Giles Lithographic Co. contro Sarony [4] del 1884, la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì in riferimento a una fotografia di Oscar Wilde che una fotografia può essere protetta se è espressione di una creazione dell’ingegno. Questa caratteristica può derivare, ad esempio, dalla composizione di luci e ombre, dalla scelta dell’abbigliamento, dalla posa o dall’immagine nel suo complesso.

 

Prospettive future: cambierà tutto con l’IA?

L’IA mette ancora una volta alla prova il diritto d’autore. Il mandato del legislatore in merito al summenzionato progetto normativo è il seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni necessarie affinché i contenuti giornalistici e altre opere e prestazioni tutelate dal diritto d’autore siano integralmente protetti in caso di utilizzo da parte di fornitori di IA. In tale contesto, occorre prestare attenzione al fatto che la Svizzera in quanto piazza economica e polo dell’innovazione non sia indebolita o svantaggiata nella concorrenza internazionale in materia di ricerca, sviluppo e commercializzazione nel settore dell’IA» [5]. Dunque si ripropone la questione di come il diritto d’autore possa tutelare le prestazioni creative senza limitare in modo inappropriato l’accesso alla conoscenza. Le peculiarità della questione saranno illustrate più nel dettaglio nella seconda parte di questo contributo, prevista per l’estate 2026.

 

Quali elementi di una canzone sono protetti dal diritto d’autore?

Il diritto d’autore tutela la forma in cui viene espressa un’idea. In genere, quindi, le canzoni di cantautori sono protette: né la melodia né il testo possono essere utilizzati senza l’autorizzazione del titolare dei diritti (o dei suoi successori in diritto) oppure se ciò non è previsto dalla legge (p. es. come citazione). Ciò che non è protetto sono le idee espresse attraverso la canzone.

 

[1] Attuazione della mozione 24.4596 Gössi (link)

[2] Messaggio del 9 dicembre 1881 del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente il disegno di legge sul diritto d’autore per opere letterarie e artistiche, FF 1881 IV pag. 651 segg., in partic. 655 (testo disponibile solo in tedesco e francese; link alla versione francese

[3] Informazioni sulla protezione estesa delle fotografie (IGE)

[4] Burrow-Giles Lithographic Company contro Sarony, 111 U.S. 53 (1884))

[5] Rapporto della Commissione CSEC-S del 7 ottobre 2025.

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