Influsso di tecniche di riproduzione e diffusione a basso costo sull’evoluzione del diritto
Con l’avvento di invenzioni quali le macchine da stampa industriali, la fotografia, la fonografia, la radio, la televisione, le fotocopiatrici o Internet, la situazione cambia. Le opere possono essere riprodotte o diffuse a costi ridotti e su larga scala. Lo sviluppo di nuove tecniche di riproduzione e diffusione solleva anche la questione della tutela di nuove forme di espressione artistica, come la fotografia, e di nuovi prestatori di servizi , come i produttori di supporti sonori o le emittenti. Il diritto d’autore evolve costantemente sulla scia di questi cambiamenti tecnologici. La legge sul diritto d’autore (LDA) precisa, ad esempio, che agli autori spetta un diritto esclusivo in merito alla messa a disposizione delle loro opere su Internet (art. 10 cpv. 2 lett. c). Questo significa che non è consentito caricare una foto su un sito o sui social media senza il consenso del fotografo che l’ha scattata. I prestatori di servizi di hosting in Internet sono inoltre tenuti a impedire che, tramite i loro servizi, un’opera o altri oggetti protetti siano nuovamente resi accessibili a terzi. Devono garantire che, una volta rimossi a seguito di una segnalazione del titolare del diritto, i contenuti che violano il diritto d’autore non vengano nuovamente caricati illegalmente (obbligo di «stay down», art. 39d LDA).
A differenza delle tecnologie che l’hanno preceduta, come le fotocopiatrici, l’IA generativa non serve principalmente alla riproduzione e alla diffusione di opere esistenti. Piuttosto, è in grado di generare autonomamente nuovi contenuti quali testi, immagini o musica, assumendo una parte del processo creativo e subentrando (in parte) al creatore umano. Inoltre, rimette in discussione la distinzione tra «originale» e «copia». Contrariamente alla fotocopiatura, di norma l’IA generativa non produce un’immagine dell’originale, ma crea contenuti che possono assomigliare in misura sorprendente a opere esistenti. Ci riesce perché è stata addestrata, tra l’altro, con opere protette dal diritto d’autore. L’IA solleva quindi questioni fondamentali per il diritto d’autore: chi può essere considerato autore? Quale grado di intervento umano è necessario affinché una creazione possa essere considerata un’opera ai sensi della legge? E come si può promuovere l’innovazione senza pregiudicare i creativi? La particolarità della regolamentazione dell’IA consiste nel fatto che, per la prima volta, la tecnologia produce risultati in grado di competere con le opere di autori. Non si pone quindi più soltanto la classica questione del diritto d’autore dal punto di vista delle condizioni alle quali le opere esistenti possono essere utilizzate, ma si discute anche, sempre più spesso, di come proteggere la creatività umana quando essa serve da base a sistemi che producono contenuti offerti sugli stessi mercati delle opere create da autori. La regolamentazione dell’IA mira pertanto a trovare a un equilibrio che vada oltre il tradizionale conflitto tra la protezione delle opere esistenti e l’interesse al loro utilizzo: deve contribuire a precisare le condizioni alle quali la creatività umana possa essere impiegata come base per la produzione di contenuti generati artificialmente.
Franziska Raaflaub