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Diritto d’autore: con l’IA cambierà tutto?

Il trentesimo anniversario dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è una buona occasione per dare uno sguardo al diritto d’autore. Sviluppi quali l’avvento delle fotocopiatrici, la digitalizzazione o la rapida espansione dell’intelligenza artificiale (IA) hanno influenzato questo settore del diritto e rendono sempre più necessario interpretare sotto una nuova luce le norme in vigore o adeguarle. Questo articolo illustra l’evoluzione del diritto focalizzandosi sull’IA generativa e sulle sue peculiarità.

In Svizzera non esiste ancora una legislazione specifica e trasversale in materia di intelligenza artificiale.

Nel primo di questa serie di articoli («Dalla macchina da stampa all’intelligenza artificiale») si è parlato dell’importanza delle operazioni di copia per la nascita e lo sviluppo del diritto d’autore. L’abolizione del privilegio di stampa rilasciato dalle autorità e il trasferimento del diritto di riproduzione agli autori hanno creato incentivi a pubblicare di più, favorendo la diffusione delle conoscenze, visto che gli autori dipendevano meno dalle case editrici. In un’epoca in cui le copie potevano essere realizzate solo faticosamente a mano o tramite torchio tipografico, l’esigenza di proteggere gli autori dall’imitazione era ancora relativamente limitata. Le copie non autorizzate risultavano economicamente poco interessanti poiché richiedevano molto tempo, comportavano costi elevati e potevano essere eseguite soltanto da un numero limitato di tipografie.

 

Influsso di tecniche di riproduzione e diffusione a basso costo sull’evoluzione del diritto

Con l’avvento di invenzioni quali le macchine da stampa industriali, la fotografia, la fonografia, la radio, la televisione, le fotocopiatrici o Internet, la situazione cambia. Le opere possono essere riprodotte o diffuse a costi ridotti e su larga scala. Lo sviluppo di nuove tecniche di riproduzione e diffusione solleva anche la questione della tutela di nuove forme di espressione artistica, come la fotografia, e di nuovi prestatori di servizi , come i produttori di supporti sonori o le emittenti. Il diritto d’autore evolve costantemente sulla scia di questi cambiamenti tecnologici. La legge sul diritto d’autore (LDA) precisa, ad esempio, che agli autori spetta un diritto esclusivo in merito alla messa a disposizione delle loro opere su Internet (art. 10 cpv. 2 lett. c). Questo significa che non è consentito caricare una foto su un sito o sui social media senza il consenso del fotografo che l’ha scattata. I prestatori di servizi di hosting in Internet sono inoltre tenuti a impedire che, tramite i loro servizi, un’opera o altri oggetti protetti siano nuovamente resi accessibili a terzi. Devono garantire che, una volta rimossi a seguito di una segnalazione del titolare del diritto, i contenuti che violano il diritto d’autore non vengano nuovamente caricati illegalmente (obbligo di «stay down», art. 39d LDA).

 

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Il 26 ottobre 2026, presso l’Eventfabrik di Berna, CLTR farà il punto sullo stato attuale della revisione della legge sul diritto d’autore. A che punto siamo e quali sono i prossimi passi? Interventi introduttivi e una tavola rotonda affronteranno il tema da diverse prospettive.

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L’IA, un caso a parte?

A differenza delle tecnologie che l’hanno preceduta, come le fotocopiatrici, l’IA generativa non serve principalmente alla riproduzione e alla diffusione di opere esistenti. Piuttosto, è in grado di generare autonomamente nuovi contenuti quali testi, immagini o musica, assumendo una parte del processo creativo e subentrando (in parte) al creatore umano. Inoltre, rimette in discussione la distinzione tra «originale» e «copia». Contrariamente alla fotocopiatura, di norma l’IA generativa non produce un’immagine dell’originale, ma crea contenuti che possono assomigliare in misura sorprendente a opere esistenti. Ci riesce perché è stata addestrata, tra l’altro, con opere protette dal diritto d’autore. L’IA solleva quindi questioni fondamentali per il diritto d’autore: chi può essere considerato autore? Quale grado di intervento umano è necessario affinché una creazione possa essere considerata un’opera ai sensi della legge? E come si può promuovere l’innovazione senza pregiudicare i creativi? La particolarità della regolamentazione dell’IA consiste nel fatto che, per la prima volta, la tecnologia produce risultati in grado di competere con le opere di autori. Non si pone quindi più soltanto la classica questione del diritto d’autore dal punto di vista delle condizioni alle quali le opere esistenti possono essere utilizzate, ma si discute anche, sempre più spesso, di come proteggere la creatività umana quando essa serve da base a sistemi che producono contenuti offerti sugli stessi mercati delle opere create da autori. La regolamentazione dell’IA mira pertanto a trovare a un equilibrio che vada oltre il tradizionale conflitto tra la protezione delle opere esistenti e l’interesse al loro utilizzo: deve contribuire a precisare le condizioni alle quali la creatività umana possa essere impiegata come base per la produzione di contenuti generati artificialmente.

Franziska Raaflaub

 

Regolamentazione dell’IA in Svizzera

In Svizzera non esiste ancora una legislazione generale specifica per l’IA. Il 12 febbraio 2025 il Consiglio federale ha discusso possibili approcci normativi in merito. Sulla base dei risultati di questa discussione, l’Ufficio federale di giustizia (UFG), in collaborazione con l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), la Direzione del diritto internazionale pubblico (DIP) e altri servizi federali interessati, elaborerà un progetto da porre in consultazione, che permetterà di attuare la Convenzione sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa. La Convenzione sull’IA prevede in particolare norme in materia di trasparenza, protezione dei dati, non discriminazione e vigilanza. Il Consiglio federale si è inoltre espresso a favore di un approccio normativo il più possibile settoriale in materia di IA. Dal canto suo, l’IPI sta valutando le ripercussioni sul diritto d’autore. A seguito dell’adozione della mozione Gössi 24.4596 «Proteggere meglio la proprietà intellettuale dagli abusi dell’IA», sta elaborando una regolamentazione settoriale dell’IA nel campo del diritto d’autore. Il progetto normativo verrà dapprima sottoposto al Consiglio federale, che deciderà in merito all’avvio della procedura di consultazione. Tutte le procedure di consultazione della Confederazione possono essere consultate sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale (Fedlex).

Fonti: https://www.bk.admin.ch/it/regolamentazione; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244596.

 

FAQ – IA e diritto d’autore

Come posso utilizzare un contenuto generato dall’IA? Posso generare immagini nello stile di un’artista? Per queste e altre domande simili la Cancelleria federale ha pubblicato sul suo sito un documento che riassume le domande frequenti e le relative risposte (FAQ). Può essere consultato al link: https://www.bk.admin.ch/dam/it/sd-web/7yKxqGSYS7BW/FAQ%20IA%20e%20diritto%20d'autore_IT.pdf. Sullo stesso sito è disponibile anche un documento generale sull’IA e il diritto che affronta ad esempio questioni legate alla protezione dei dati: https://www.bk.admin.ch/dam/it/sd-web/Y95T9tDCfRN-/FAQ%20IA%20e%20diritto_ITA_def.pdf.

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