Le principali novità nell’ambito del diritto d'autore

Per rafforzare la posizione degli operatori culturali e dell’industria della cultura, la legge introduce nuovi strumenti per la lotta alla pirateria su Internet. Secondo le nuove disposizioni, gli hosting provider che creano le condizioni per un rischio particolare di violazione del diritto d’autore devono premurarsi che i contenuti abusivi rimossi rimangano tali.  La misura si rivolge in particolare alle piattaforme pirata. La nuova legge autorizza inoltre esplicitamente il trattamento dei dati teso al perseguimento penale delle violazioni del diritto d'autore. Per i consumatori di offerte legali non cambia nulla: possono per esempio continuare a scaricare la musica, anche quella caricata senza l’autorizzazione del titolare, che usano nella sfera privata. L’estensione della protezione delle fotografie, il prolungamento della durata della protezione dei diritti di interpreti e produttori e la gestione più efficiente dei diritti per i video on demand rafforzano ulteriormente la posizione degli operatori culturali.

 

Per agevolare l’accesso alle opere, la nuova legge prevede un privilegio d’inventario, una restrizione per scopi scientifici esentata da compenso, una disposizione che disciplina l’utilizzo delle opere orfane e una licenza collettiva estesa.

 

Per ottimizzare la gestione collettiva sono state introdotte misure nella procedura d’approvazione delle tariffe e l’informazione elettronica delle società di gestione.

 

Nell’ambito della revisione sono inoltre stati ratificati due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Il Trattato di Pechino pone rimedio alla disparità di trattamento precedentemente presente tra musicisti e attori, permettendo anche a questi ultimi di difendersi a livello internazionale da utilizzazioni non autorizzate delle loro interpretazioni. Il Trattato di Marrakech migliora invece l’accesso alle opere per le persone con disabilità visive, rendendo possibile la produzione e lo scambio transfrontaliero di esemplari d’opera in un formato per loro accessibile.

 

Domande frequenti

 

La nuova legge comporta un aumento della sorveglianza su Internet?

 

Il nuovo obbligo di «stay down» potrebbe portare all’impiego di filtri durante il caricamento, ma mira in primo luogo ad evitare che la Svizzera diventi un porto sicuro per i siti pirata. L’obbligo di «stay down» si applica solo agli hosting provider che con il loro modello commerciale favoriscono la pirateria e si rifiutano di cambiare strategia.

 

Un’altra novità riguarda il perseguimento penale delle violazioni del diritto d’autore. I titolari dei diritti possono registrare gli indirizzi IP di chi carica contenuti per trasmetterli alle autorità qualora si arrivi a un procedimento penale. Dal momento che scaricare film e musica per uso privato non è perseguibile penalmente, in questo contesto la registrazione di indirizzi IP continua a non essere ammessa.

 

La nuova legge ha un impatto sull’utilizzo dei social media?

 

No. Gli utenti di Facebook, Instagram e altre piattaforme possono continuare a caricare e condividere contenuti scritti e immagini. Per caricare contenuti altrui occorre avere il consenso del titolare dei diritti d’autore. Per condividere contenuti altrui bisogna però fare attenzione: se l’utente condivide un link che rimanda direttamente al contenuto originale, per esempio un post di Facebook, non è necessario il consenso dell’autore. Nel caso del «reposting» invece, quando l’utente condivide una foto altrui per esempio su Instagram, da un punto di vista tecnico il contenuto è scaricato e ricaricato, il che richiede in ogni caso il consenso dell’autore. Queste regole, che valgono già per le fotografie considerate opere, sono ora valide per tutte le fotografie.

 

La nuova legge comporta un aumento dei costi per i consumatori?

 

No. Il compenso sui supporti vergini, che va in particolare a indennizzare le copie di contenuti protetti allestite per uso privato, non è una novità e non subisce alcuna modifica. Non diventa più caro solo perché la protezione interessa tutte le fotografie e non si applica di certo alle copie di sicurezza delle proprie foto personali.

 

Neppure per le biblioteche, scuole e università sono introdotti nuovi oneri, anzi, grazie alla revisione le biblioteche beneficiano di riduzioni tariffarie.

 

La nuova legge ostacola l’uso legale delle immagini?

 

No, anzi, utilizzare immagini e altre opere protette è più facile. In virtù della vecchia legge, utilizzare le opere protette di cui non si conosceva o non si riusciva a rintracciare il titolare dei diritti era difficile o addirittura impossibile. Con la nuova legge, per utilizzare un’opera di questo tipo basta pagare una specie di premio assicurativo alle società di gestione che tutela da eventuali rivendicazioni di indennizzo da parte del titolare dei diritti. Se quest’ultimo dovesse farsi vivo è chiamato a rivolgersi alla società di gestione per un eventuale indennizzo, mentre per l’utente non ci sono altri costi.

 

In virtù della vecchia legislazione, ottenere l’autorizzazione per utilizzare un numero elevato di immagini e altre opere protette poteva essere molto oneroso. Le nuove disposizioni consentono invece, a determinate condizioni, di ottenere l’autorizzazione con un’unica domanda presso la società di gestione (licenza collettiva estesa). In cambio i titolari ricevono un compenso.

 

Le opere la cui protezione è scaduta continuano a restare a libera disposizione. L’estensione della protezione per le fotografie, in particolare, protegge solo lo scatto, non l’opera raffigurata.

 

Offerte d’impiego

 

Offerte d’impiego